Cassazione Penale, Sentenza n. 28616/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione commessi in occasione di una rissa dopo un convegno su unioni civili e "gender". Contestavano, a vario titolo: la legittimità dell'arresto in flagranza (e quindi la sussistenza del reato di evasione), l'insufficienza della prova per le lesioni, la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e, per D'Erme e Bucci, la nullità del giudizio immediato per mancato interrogatorio sugli specifici fatti nei capi A) e B).
La decisione
La Cassazione ha accolto i ricorsi solo in parte. Ha rilevato l'intervenuta prescrizione per la maggior parte dei reati (fatti del 21/5/2014) e ha comunque esaminato i motivi per le esigenze delle parti civili. Ha confermato che l'arresto in flagranza di Lotino era legittimo (era stato bloccato dopo aver minacciato un ispettore con uno scalpello) e che, quindi, la condotta finalizzata a procurarne l'evasione era configurabile nonostante l'assenza di successiva contestazione penale specifica per quell'atto. Ha dichiarato inammissibili per perdita di interesse le questioni relative a futili motivi e attenuanti generiche, ove coperte dalla prescrizione. Ha invece ritenuto fondata l'eccezione di nullità per D'Erme e Bucci con riferimento ai capi A) e B) (lesioni a Lastei e Mantuano): il decreto di giudizio immediato non era stato preceduto dall'interrogatorio sugli specifici fatti e tale nullità è insanabile; perciò le sentenze di primo e secondo grado sono annullate senza rinvio limitatamente ai capi A) e B. Gli atti relativi sono trasmessi alla Procura per le determinazioni conseguenti alla prescrizione. Per i restanti capi imputativi C)-G) le doglianze dei ricorrenti sono state respinte e le condanne risultano estinte per prescrizione (annullamento senza rinvio per estinzione).
Norme richiamate
art. 381 cod. proc. pen.
Usata per valutare i presupposti dell'arresto in flagranza; la Corte ritiene che l'arresto sia legittimo ove ricorrano le circostanze oggettive accertate al momento dei fatti
art. 386 cod. pen.
Riferita al delitto di evasione; la Cassazione conferma che l'eversione presuppone un valido titolo cautelare al momento dell'evento, anche se poi non segue contestazione penale per quel titolo
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al proscioglimento e alla valutazione dell'interesse a impugnare nonostante la prescrizione
art. 578 cod. proc. pen.
Rilevante per l'ultrattività della sentenza di condanna a favore della parte civile; la nullità antecedente può comportare il venir meno delle statuizioni civili
art. 294 cod. proc. pen.
Il giudizio richiama la distinzione tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio necessario per l'accesso al giudizio immediato; la Corte esclude l'equipollenza quando l'interrogatorio di garanzia non abbia riguardato le stesse imputazioni inserite nel decreto di giudizio immediato
art. 453 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di accesso al giudizio immediato; la Corte sottolinea che l'interrogatorio previsto da tale norma non è necessariamente sostituibile dall'interrogatorio di garanzia se gli eventi contestati differiscono
Massime di principio
- L'arresto in flagranza può ritenersi legittimo sulla base delle circostanze oggettive accertate al momento, anche se successivamente non si procede per il reato che giustificò l'arresto; ciò non esclude la configurabilità del reato di evasione se la misura cautelare era validamente sussistente.
- La mancanza dell'interrogatorio dell'imputato sui fatti poi posti a fondamento del decreto di giudizio immediato determina nullità insanabile del procedimento per quei capi imputativi; tale nullità mantiene rilievo anche quando i reati sono prescritti se sono state decise questioni civili.
- La prescrizione estingue il reato ma non sempre elimina l'interesse a far valere vizi processuali se sono in discussione diritti delle parti civili; la Cassazione può esaminare comunque i motivi per tutelare la posizione delle parti civili.
- In sede di legittimità non è possibile proporre una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da vizi motivazionali palesi; il riesame è limitato a profili di diritto e nullità procedurali o a manifesta illogicità.
- L'interrogatorio di garanzia non è automaticamente equiparabile all'interrogatorio richiesto per il giudizio immediato quando le imputazioni rispetto ai due atti non coincidono; se mancante, la scelta del rito immediato può essere viziata.
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