Direttiva 2014/9
Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/9/UE aggiorna, per adeguamento al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS). Interviene su un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici utilizzati per circuiti magnetici superconduttori in applicazioni di risonanza magnetica e in sensori SQUID, NMR e FTMS. La Commissione giustifica la modifica con l’attuale impraticabilità della sostituzione o eliminazione delle sostanze e con la necessità di tempo per verificare affidabilità e sicurezza delle alternative. È previsto un termine di trasposizione di sei mesi dall’entrata in vigore.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per prorogare/definire un’esenzione dall’uso di piombo e cadmio in specifici legami metallici impiegati in circuiti magnetici superconduttori per risonanza magnetica e sensori SQUID, NMR e FTMS.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, sul piano materiale, incide sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). La modifica riguarda in particolare l’allegato IV, punto 12, relativo all’esenzione per piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR o FTMS. L’esenzione ha rilevanza anche per applicazioni industriali della sottocategoria 9, richiamate nei considerando.
Direttiva delegata 2014/9/UE: esenzione RoHS per piombo e cadmio in specifici legami metallici
La direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare al progresso tecnico l’allegato IV relativo alle esenzioni dall’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento riguarda un’esenzione connessa a usi altamente specialistici di piombo e cadmio in legami metallici per circuiti magnetici superconduttori.
Finalità e contesto
Nei considerando la Commissione evidenzia che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. L’esenzione n. 12 già esistente risultava tuttavia limitata alla risonanza magnetica e ai sensori SQUID, mentre era ritenuta necessaria anche per applicazioni industriali della sottocategoria 9. La Commissione richiama inoltre l’attuale impraticabilità della sostituzione o eliminazione di tali sostanze in risonanza magnetica, SQUID, NMR e FTMS, nonché il bisogno di un periodo di tempo per verificare affidabilità e sicurezza delle alternative.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata. Il nuovo testo del punto 12 prevede l’esenzione per:
- piombo e cadmio in legami metallici;
- impiego nei circuiti magnetici superconduttori;
- utilizzo nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier).
Il nuovo punto 12 stabilisce espressamente che l’esenzione scade il 30 giugno 2021.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del classico obbligo di recepimento delle direttive, che vincola gli Stati al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di questo riferimento sono lasciate alla decisione degli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni adottate, comprese le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore interessato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Rilievi pratici per i professionisti
Per gli operatori del settore RoHS, la direttiva conferma e delimita l’esenzione per alcune applicazioni tecniche particolarmente specialistiche, evitando che il divieto generale di piombo e cadmio comprometta usi nei sistemi di risonanza magnetica e in strumenti scientifici avanzati. Sul piano applicativo, la disposizione è rilevante per produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dall’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, nonché per i soggetti che gestiscono la conformità tecnica e documentale dei prodotti soggetti a restrizioni di sostanze pericolose.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. L’allegato sostituisce il punto 12, prevedendo un’esenzione per "piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier)".
Scadenza dell’esenzione
Il nuovo punto 12 dell’allegato IV stabilisce che l’esenzione scade il 30 giugno 2021.
Motivazione tecnica dell’esenzione
Nei considerando si afferma che l’esenzione n. 12 vigente copriva solo risonanza magnetica e sensori SQUID, ma che era necessaria anche per applicazioni industriali della sottocategoria 9. Si precisa inoltre che la sostituzione o eliminazione di piombo e cadmio non è attualmente praticabile per risonanza magnetica, SQUID, NMR e FTMS, e che occorre un periodo per testare affidabilità e sicurezza delle soluzioni alternative.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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