Sentenza n. 13667/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di cessazione piano provvisorio di protezione adottato dal Ministero dell’Interno – Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, con delibera del -OMISSIS- notificata in data 21 febbraio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di cessazione del piano provvisorio di protezione adottata dalla Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la cessazione del piano provvisorio di protezione esteso anche a loro quale coniuge e figlio del collaboratore di giustizia. Hanno dedotto eccesso di potere per violazione dell'art. 13-quater, comma 3, della legge n. 82/1991 e dell'art. 10 del d.m. n. 161/2004, travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, hanno sostenuto che l'Amministrazione, a fronte di violazioni riconducibili a obblighi secondari del programma da parte del titolare, avrebbe dovuto ponderare l'interesse pubblico alla collaborazione con gli interessi di sicurezza dei familiari e limitare eventualmente la cessazione al solo titolare responsabile dell'inadempimento. Hanno inoltre affermato che, ove per i familiari fosse rimasto attuale lo stato di pericolo, non sarebbe stato possibile revocare la protezione senza vanificare la funzione dell'estensione del programma prevista dall'art. 9, comma 5, della legge n. 82/1991. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per mancata partecipazione al giudizio del collaboratore, ma il TAR ha deciso nel merito. Il collaboratore, inizialmente proposto per l'ammissione al programma speciale, era stato deferito all'autorità giudiziaria per reati di cui agli artt. 600-bis e 609-quater c.p., arrestato e sottoposto a misura cautelare; la Procura aveva quindi revocato la proposta di ammissione al programma speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha richiamato l'art. 13-quater della legge n. 82/1991, distinguendo tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa delle speciali misure di protezione. In queste ultime l'Amministrazione dispone di discrezionalità e deve svolgere un'istruttoria completa, ponderando l'attualità e gravità del pericolo, l'utilità della collaborazione, la rilevanza delle dichiarazioni, l'inadeguatezza delle misure ordinarie e le caratteristiche della reazione criminale, anche sulla base dei pareri degli organi competenti. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dei presupposti normativi, dell'esattezza dei fatti e dell'assenza di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, l'arresto in flagranza e la misura cautelare per i reati di cui agli artt. 600-bis e 609-quater c.p., unitamente alla precedente condanna definitiva per violenza sessuale e al contesto originario della collaborazione, erano stati ritenuti idonei a compromettere radicalmente l'affidabilità e l'attendibilità soggettiva del collaboratore e incompatibili con le esigenze di sicurezza del regime tutorio. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a sostenere la cessazione del piano e a escludere travisamento o illogicità. Il TAR ha inoltre valorizzato la segnalazione della posizione dell'interessato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'individuazione di misure comunque necessarie per l'incolumità dei ricorrenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 13-quater l. 82/1991
Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
La disposizione stabilisce la temporaneità delle misure e i parametri per la loro permanenza, modifica o revoca, distinguendo tra fattispecie di revoca obbligatoria e fattispecie di revoca facoltativa. Per la revoca facoltativa è richiesta una valutazione discrezionale motivata, fondata su istruttoria completa e ponderazione degli interessi.
art. 9, comma 5, l. 82/1991
È richiamato dai ricorrenti in relazione all'estensione del programma di protezione ai familiari; il TAR ha comunque ritenuto legittima la cessazione del piano sulla base delle circostanze riguardanti il titolare e della permanenza di possibili misure ordinarie di tutela.
art. 9, comma 6, l. 82/1991
Individua situazioni di pericolo da considerare nella valutazione relativa alla revoca o modifica delle misure di protezione.
art. 12, comma 2, lettere b) ed e), l. 82/1991
La loro inosservanza è indicata dall'art. 13-quater come causa di revoca obbligatoria delle speciali misure di protezione.
art. 11, commi 2 e 3, d.m. 161/2004
Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l’Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.
Disciplina il procedimento di revoca, imponendo l'informazione alla Commissione centrale e la richiesta dei pareri alle autorità competenti; la Commissione può decidere se il parere non perviene entro il termine previsto, salvo proroga.
art. 10 d.m. 161/2004
È richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità, ma la sentenza non ne espone uno specifico contenuto applicativo.
art. 600-bis c.p.
La contestazione di tale reato, unitamente all'arresto e alla misura cautelare, è stata considerata elemento idoneo a incidere sull'affidabilità del collaboratore e sulla compatibilità con il regime di protezione.
art. 609-quater c.p.
La contestazione di tale reato, unitamente agli ulteriori precedenti e circostanze, è stata valorizzata per ritenere legittima la cessazione della protezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come ulteriore base per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione o revoca delle speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia e loro familiari rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione quando dipende da condotte o reati valutabili ai sensi dell'art. 13-quater della legge n. 82/1991; tale potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria completa, dei pareri previsti e di una motivazione coerente con l'attualità e gravità del pericolo e con la condotta dell'interessato.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione competente in materia di protezione; il sindacato è limitato alla verifica dei presupposti normativi, dell'esattezza dei fatti e dell'assenza di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento.
- L'arresto e l'applicazione di una misura cautelare per gravi reati, valutati insieme a precedenti penali e al contesto della collaborazione, possono legittimamente fondare il giudizio amministrativo di compromissione dell'affidabilità del collaboratore e di incompatibilità con le esigenze di sicurezza del programma di protezione.
- La cessazione del piano di protezione non è illegittima per il solo fatto che i familiari siano esposti a esigenze di tutela, quando l'Amministrazione abbia considerato tali esigenze e abbia disposto o previsto la segnalazione alle autorità competenti per l'adozione di misure di sicurezza diverse dal programma speciale.
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