Regolamento (UE) 2023/1072
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1072 della Commissione del 1o giugno 2023 che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa per il 2023 un tasso di adeguamento dello 0 % nell’ambito della disciplina finanziaria applicabile ai pagamenti diretti della PAC. La Commissione motiva la scelta con l’incertezza sulle previsioni di bilancio, sulle esigenze della riserva agricola e sugli effetti del contesto economico e geopolitico. Il tasso riguarda solo i pagamenti superiori a 2 000 EUR relativi a domande presentate nel 2023, indipendentemente dal momento in cui il pagamento è materialmente effettuato. La misura mira anche a preservare la possibilità di un eventuale aggiornamento del tasso entro il 1° dicembre 2023 qualora emergano nuovi dati.
Fissa per l’anno civile 2023 il tasso di adeguamento, pari allo 0 %, da applicare ai pagamenti diretti della PAC e a talune misure specifiche oltre la soglia di 2 000 EUR.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori nell’ambito degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 e delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento. Riguarda esclusivamente i pagamenti superiori a 2 000 EUR riferiti a domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2023. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1072 della Commissione: tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per il 2023
Il regolamento attua l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116 in materia di disciplina finanziaria della PAC. La Commissione, tenendo conto dell’istituzione della riserva agricola dell’Unione e delle incertezze di bilancio connesse al contesto economico e geopolitico, fissa per l’anno civile 2023 un tasso di adeguamento pari allo 0 %.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel quadro del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della politica agricola comune disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, l’articolo 17 prevede la determinazione di un tasso di adeguamento qualora le previsioni di spesa per i pagamenti diretti e per le misure specifiche facciano emergere il rischio di superamento dei massimali annui applicabili.
La Commissione richiama inoltre la riserva agricola dell’Unione, istituita all’inizio di ciascun esercizio finanziario ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento. Se gli stanziamenti disponibili non sono sufficienti a finanziarla per l’importo richiesto, la disciplina finanziaria può essere attivata in ultima istanza. Nel caso del 2023, le previsioni del progetto di bilancio 2024 non rendono al momento necessaria una disciplina finanziaria, ma persistono ampie incertezze sul fabbisogno futuro della riserva agricola, sugli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina e sull’impatto dell’inflazione sulla spesa di mercato.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli agricoltori beneficiari di pagamenti nell’ambito:
- degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116;
- delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento.
Il tasso di adeguamento si applica solo ai pagamenti superiori a 2 000 EUR e solo alle domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2023. La norma chiarisce che rileva l’anno civile di presentazione della domanda, non la data di effettivo pagamento.
Determinazione del tasso di adeguamento
Per il 2023 la Commissione fissa il tasso di adeguamento allo 0 %. Ciò significa che non opera alcuna riduzione dei pagamenti diretti e delle misure specifiche rientranti nell’ambito sopra indicato, pur restando formalmente applicabile il meccanismo della disciplina finanziaria.
La scelta di un tasso nullo è motivata dall’esigenza di mantenere la possibilità di intervenire successivamente, entro il 1° dicembre 2023, qualora nuovi dati di bilancio rendessero necessario un adeguamento per garantire il rispetto dei massimali annui o per assicurare risorse aggiuntive alla riserva agricola.
Regola sul momento di presentazione della domanda e sui pagamenti tardivi
Il regolamento specifica che il tasso di adeguamento si applica esclusivamente ai pagamenti collegati a domande presentate nell’anno civile cui il tasso si riferisce. La precisazione è rilevante perché, nella prassi della PAC, il pagamento può avvenire anche in un esercizio finanziario successivo rispetto a quello della domanda, e gli Stati membri possono effettuare pagamenti tardivi entro certi limiti.
In tal modo si evita che il trattamento finanziario dipenda dalla sola data di erogazione e si garantisce parità di trattamento tra gli agricoltori, escludendo che la disciplina finanziaria del 2023 venga estesa a domande presentate in anni diversi.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del tasso di adeguamento 2023
Per i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per le misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2021/2116, superiori a 2 000 EUR, riferiti a domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2023, il tasso di adeguamento è fissato allo 0 %.
Contesto e ragioni della misura
La Commissione richiama la disciplina finanziaria prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, la riserva agricola dell’Unione istituita dall’articolo 16 e le incertezze legate alle previsioni di bilancio 2024, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e alla maggiore flessibilità delle nuove regole di gestione finanziaria introdotte dal 2023.
Termine per la fissazione e possibilità di revisione
Il tasso deve essere fissato entro il 30 giugno dell’anno civile interessato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, il tasso può essere adattato sulla base di nuovi dati fino al 1° dicembre dello stesso anno civile, ma solo se è stato previamente fissato entro il 30 giugno.
Regola di applicazione temporale dei pagamenti
Il tasso si applica ai pagamenti collegati a domande di aiuto presentate nell’anno civile 2023, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene effettivamente erogato. La precisazione serve a evitare disparità di trattamento tra agricoltori e a escludere l’applicazione del tasso a pagamenti riferiti a domande presentate in anni civili diversi.
Entrata in vigore e efficacia generale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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