Cassazione Penale, Sentenza n. 38154/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi: (1) nullità assoluta della sentenza per presunta violazione dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020, deducendo che il difensore aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale tramite PEC nel termine previsto e tuttavia il giudizio d'appello si era svolto nella forma cartolare, impedendo così la partecipazione attiva e il deposito delle conclusioni; (2) vizio di motivazione per omissione dei criteri valutativi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in violazione dell'art. 192 c.p.p., contestando che la sentenza non avesse adeguatamente valutato la credibilità del dichiarante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di discussione orale fosse stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello formalmente deputato al deposito degli atti penali (inviata allo indirizzo sez1.penale.ca.roma@giustiziacert.it invece che a depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it) e che tale indirizzo non figurasse nell'elenco stabilito dal provvedimento attuativo del Ministero della Giustizia del 9/11/2020; quindi non può operare alcun affidamento qualificato su una ricezione informale da parte di cancellerie, e il difensore doveva conoscere e usare gli indirizzi ufficiali. Sul secondo motivo ha affermato che le regole dell'art.192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono essere considerate da sole per la condanna se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto. Nel caso di specie la credibilità della persona offesa era corroborata da riscontri offerti da tre testimoni e dalla documentazione medica sulle lesioni, pertanto la Corte territoriale non è risultata priva di logica. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 149/2020
Il ricorrente invocava questa norma per lamentare la violazione del diritto alla discussione orale; la Corte ha ritenuto che l'invio della richiesta a un indirizzo PEC non formalmente destinatario non integri la violazione prevista, poiché valgono gli indirizzi ufficiali stabiliti dal Ministero e il difensore ha il dovere di usare quelli corretti
art. 192 cod. proc. pen. (comma terzo)
La Corte interpreta che le disposizioni del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare da sole la condanna purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto, con standard motivazionale più rigoroso
Provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (9/11/2020)
Individua gli indirizzi PEC formalmente destinati al deposito degli atti penali; la Corte ha ritenuto vincolante l'elenco ivi contenuto e ha escluso efficacia processuale per invii a indirizzi diversi ricevuti soltanto per prassi
Massime di principio
- Le richieste processuali inviate via PEC devono essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi formalmente individuati dall'ufficio o dal provvedimento ministeriale: l'invio ad un indirizzo diverso, anche se la cancelleria lo riceve informalmente, non produce automaticamente effetti processuali validi e il difensore ne risponde per mancata diligenza
- Per far valere la nullità processuale per violazione di regole sulle modalità di deposito occorre dimostrare l'errore imputabile all'autorità (o un affidamento qualificato giustificato da norme o atti ufficiali); la mera prassi di ricezione non basta
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate dal giudice, costituire base unica per la condanna: in questo caso il giudice deve motivare in modo penetrante sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto
- La presenza di riscontri oggettivi o di dichiarazioni di terzi (testimonianze, referti medici, documenti) rafforza la valida utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e rende più difficile l'assalto in Cassazione per vizio di motivazione
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della logicità e coerenza del ragionamento (specialmente nelle cosiddette doppie conforme): per ottenere l'annullamento occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddizione o grave omissione nella motivazione
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