Sentenza del 24/02/2015 n. 3660 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo che i locali e le aree nei quali venivano prodotti rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi dovessero essere esclusi dalla TARSU ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 12 del regolamento comunale. Deduceva inoltre che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione delle superfici non tassabili, nonostante la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato innanzitutto inammissibile la censura formulata cumulativamente come violazione di legge e vizio di motivazione, perché spettava al ricorrente indicare con precisione le singole doglianze e il relativo motivo di impugnazione. Ha poi ritenuto comunque infondato il ricorso nel merito. La società non aveva denunciato le aree escluse dalla tassazione né aveva fornito una prova sufficiente dell'esistenza, delimitazione e destinazione delle superfici nelle quali si producevano rifiuti tossici, nocivi o pericolosi. È stato quindi confermato l'accertamento TARSU per gli anni 2002-2004, con la sola esclusione delle sanzioni già disposta dalla CTR. Il ricorso è stato rigettato; non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese perché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 1, 2 e 3
I locali, aree o parti di essi in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi non sono soggetti alla tassa, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
L'esclusione dalla TARSU non opera automaticamente per l'intera attività del contribuente: occorre individuare concretamente le superfici nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali tossici, nocivi o pericolosi e dimostrarne la relativa delimitazione. Il Comune può inoltre prevedere nel regolamento categorie produttive e percentuali di riduzione.
Art. 12 del Regolamento TARSU del Comune di Afragola n. 22 del 23 aprile 1997
Non sono assoggettati alla tassa i locali, le aree o le parti di essi in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
La disposizione comunale recepisce l'esclusione prevista dalla normativa statale, ma richiede che il contribuente dimostri quali siano le aree effettivamente interessate dalla produzione dei rifiuti esclusi.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 70
L'obbligo di denuncia e di comunicazione dei dati rilevanti per la tassazione grava sul contribuente; la mancata indicazione delle superfici non tassabili impedisce, di regola, di ottenere l'esclusione.
D.Lgs. n. 22/1997, artt. 2, 4, 5 e 6
La disciplina considera la gestione dei rifiuti un'attività di pubblico interesse e distingue le diverse forme di raccolta, recupero e smaltimento, senza però esonerare il contribuente dall'onere di provare la produzione di rifiuti pericolosi nelle specifiche aree per le quali chiede l'esclusione.
L. n. 128/1998, art. 17, comma 3
La norma è richiamata per chiarire che la controversia non riguardava rifiuti speciali non pericolosi eventualmente assimilati agli urbani, bensì rifiuti tossici, nocivi o pericolosi non soggetti a tassazione.
Cass. civ., nn. 4766 e 17703/2004, 13086/2006, 17599/2009 e 775/2011
La giurisprudenza richiamata afferma che, mentre l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, il contribuente che invoca l'esclusione di determinate superfici deve fornire i dati, la delimitazione delle aree e la prova della produzione dei rifiuti esclusi.
Massime di principio
- In materia di TARSU e tributi analoghi, la mera produzione di rifiuti speciali nell'ambito dell'attività non comporta automaticamente l'esenzione dell'intera superficie aziendale: devono essere individuate e provate le specifiche aree interessate.
- Il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile deve normalmente presentare una denuncia completa e documentare la destinazione dei locali, la produzione dei rifiuti speciali e la loro natura tossica, nociva o pericolosa.
- Le aree amministrative, commerciali, di deposito o comunque diverse da quelle direttamente coinvolte nella lavorazione restano tassabili se non viene dimostrata la loro estraneità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati.
- L'onere probatorio del contribuente riguarda soprattutto la quantificazione dell'esenzione: occorre dimostrare non solo che esistono rifiuti speciali, ma anche dove vengono prodotti e quale superficie deve essere esclusa.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto e preciso; la denuncia cumulativa di violazione di legge e vizio di motivazione, senza specificare le rispettive ragioni, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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