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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21178/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di servizi telefonici per il pagamento di fatture relative a numerazioni non geografiche a tariffazione specifica (prefissi 899/892). L’operatore telefonico ha proposto opposizione deducendo di avere sospeso i pagamenti perché aveva ricevuto segnalazioni di utenti circa l’invio di SMS promozionali che li inducevano ad accedere a servizi a pagamento con addebito automatico, in violazione delle regole di tutela dei consumatori e delle prescrizioni del DM 145/2006, in particolare sulla gratuità del messaggio di presentazione e sul previo consenso dell’utente. La società fornitrice ha sostenuto di aver agito correttamente e di avere adempiuto ai propri obblighi. In appello, la società fornitrice ha censurato l’applicazione dell’art. 1460 c.c., sostenendo che l’operatore non aveva formalmente eccepito l’inadempimento e si era limitato a sospendere il pagamento in base al contratto; inoltre ha dedotto l’omesso esame del fatto decisivo costituito da un procedimento penale conclusosi con formula assolutoria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, condividendo l’eccezione della controparte sulla violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. per l’esposizione eccessivamente assemblata e per la pedissequa riproduzione degli atti, e comunque ha reputato infondati i motivi nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di sinteticità e chiarezza dell’esposizione dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo che il ricorso fosse costruito tramite riproduzione integrale e sovrabbondante di atti processuali. Ha inoltre osservato che, anche a voler superare tale vizio, i motivi sarebbero stati comunque infondati: il contratto tra le parti prevedeva una clausola di autotutela che consentiva la sospensione del pagamento in caso di comportamenti fraudolenti o di inadempimento/inesatto adempimento, sicché la sospensione dei corrispettivi da parte dell’operatore era legittimamente inquadrabile nello schema dell’eccezione di inadempimento; inoltre la società ricorrente non aveva provato di avere operato nel rispetto delle regole contrattuali e del DM 145/2006. Quanto al procedimento penale richiamato, la Corte ha ribadito che l’assoluzione penale non vincola il giudice civile se non nei casi specifici previsti e che il giudizio civile segue il criterio del "più probabile che non". La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    il ricorso è inammissibile quando la narrazione dei fatti è redatta in modo assemblato, eccedentario e privo di sintesi, con pedissequa riproduzione di atti processuali che costringe la Corte a una lettura integrale non necessaria.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento è ritenuta sostanzialmente operante anche quando la parte si avvalga di una clausola contrattuale di autotutela che consenta la sospensione del pagamento in presenza di inadempimento o comportamento fraudolento della controparte.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente dopo l’eccezione di incompetenza.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del processo penale.

  • art. 337 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come ulteriore base per la sospensione del giudizio civile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    la sentenza penale assolutoria non vincola il giudice civile se non quando contenga uno specifico accertamento sull’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • DM 145/2006

    le modalità di offerta dei servizi a sovrapprezzo dovevano rispettare regole di condotta, tra cui la gratuità del messaggio di presentazione e l’acquisizione espressa del consenso dell’utente prima dell’accesso al servizio.

  • art. 12, comma 3, DM 145/2006

    richiamato dalla Corte d’appello per affermare la violazione della gratuità del messaggio di presentazione dei servizi aggiuntivi.

  • art. 13 DM 145/2006

    richiamato dalla Corte d’appello per sottolineare che non veniva acquisito espressamente il consenso dell’utente prima dell’accesso al servizio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’esposizione dei fatti deve essere sommaria e selettiva: la riproduzione integrale e indiscriminata degli atti processuali non soddisfa il requisito dell’art. 366, n. 3, c.p.c. ed espone il ricorso a inammissibilità.
  • Quando il contratto prevede una clausola di autotutela che consente la sospensione dei pagamenti in presenza di comportamenti fraudolenti o di inesatto adempimento, il giudice può ricondurre la sospensione nell’alveo dell’eccezione di inadempimento, anche se la parte non la qualifichi espressamente con tale nomen iuris.
  • In tema di eccezione di inadempimento, una volta allegato l’inadempimento della controparte, grava sulla parte che invoca l’esatto adempimento la prova di aver eseguito la prestazione nel rispetto delle regole contrattuali e delle prescrizioni di settore.
  • La mancata irrogazione di sanzioni amministrative o penali non prova, di per sé, la correttezza della condotta in sede civile, poiché i diversi procedimenti rispondono a criteri di accertamento e a regole probatorie non coincidenti.
  • L’assoluzione nel processo penale non vincola il giudice civile, salvo i casi in cui contenga un accertamento specifico sull’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; inoltre il nesso causale in sede civile è accertato secondo il criterio del 'più probabile che non'.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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