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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 47/2025 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1504/2023, pubblicata in data 22.01.2025, notificata in data 19.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 47/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, della Carta elettronica del docente del valore di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 2.500 euro, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza che risultasse l'adempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà compiere gli atti necessari all'esecuzione entro il termine indicato nel dispositivo, anche facendo ricorso, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e altamente standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi provveda spontaneamente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale e, nel giudizio di ottemperanza, rende attuale l'obbligo dell'Amministrazione di adempiere.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'Amministrazione statale per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il comando giudiziale sia rimasto ineseguito e abbia ad oggetto anche il pagamento o l'attribuzione di somme e benefici determinati.
  • Per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo notificato a un'Amministrazione dello Stato deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 qualora risultino insufficienti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'adempimento.
  • La serialità e l'elevato grado di standardizzazione dell'attività difensiva possono giustificare una liquidazione ridotta delle spese di lite, pur restando queste a carico dell'Amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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