Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere. La difesa ha dedotto: (1) nullità e insufficiente motivazione del verbale di sequestro e del decreto di convalida, definendoli silenti sulla descrizione fattuale e sulle circostanze spazio-temporali; (2) travisamento della prova e vizio della motivazione rispetto alla ricostruzione dei fatti; (3) mancanza di motivazione adeguata a giustificare la misura cautelare a carico dell'indagato e l'irragionevolezza del rifiuto della misura domiciliare, sostenendo l'ignoranza dell'indagato circa la presenza della cocaina rinvenuta su un veicolo di terzi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e, in ogni caso, generici: il decreto di sequestro e la convalida contenevano una motivazione adeguata rispetto alla natura degli oggetti sequestrati (8 panetti di cocaina) e la difesa non ha indicato quali specifici atti o beni fossero privi di adeguata descrizione. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato poiché l'ordinanza impugnata aveva motivatamente respinto la tesi dell'inconsapevolezza dell'imputato, considerando il quantitativo di droga, i doppi fondi, gli strumenti per lo smontaggio e gli indizi organizzativi; la prognosi di pericolosità (art. 274 lett. c c.p.p.) è stata ritenuta correttamente fondata sulla modalità del fatto, sulla personalità deducibile dall'evento e sul contesto socio-ambientale, senza necessità di prevedere una "specifica occasione" di reato. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiede che il pericolo di commissione di altri delitti sia concreto e attuale; la valutazione dell'attualità è operata tramite una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sulle sue condizioni di vita, senza obbligo di prevedere una "specifica occasione" di reato.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione al provvedimento di inammissibilità e all'eventuale comunicazione dei provvedimenti restrittivi.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio che il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione che, pur essendo concisa, specifichi la finalità dell'accertamento; l'onere di motivazione è modulato in relazione alla fattispecie e alla natura del bene.
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018 (Macis) e Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023 (Santandrea)
Confermano che l'adeguatezza della motivazione del sequestro va valutata secondo il tipo di illecito, la relazione tra le cose e il reato e la natura del bene; non sempre è necessaria una motivazione estesa quando la natura delle cose è evidente (es. corpo di reato come droga).
Giurisprudenza di legittimità su prognosi e attualità del pericolo (Ruggerini, C., Mungiguerra, Iordachescu, Avolio, Magliulo)
varie pronunce citate in motivazione
Chiarisce che la valutazione prognostica sulla pericolosità tiene conto delle modalità del fatto, della personalità e delle condizioni di vita; non è richiesta la previsione di uno specifico momento/occasione di reato, bensì una prospettiva temporale di continuità del periculum libertatis.
Corte cost. n. 186/2000
Citata come principio di ordine generale relativo ad eventuali esoneri; qui la Corte non ha ritenuto ragioni di esonero dalla condanna per inammissibilità.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro e la convalida non devono essere eccessivamente prolissi, ma devono contenere una motivazione specifica e proporzionata rispetto alla natura del bene sequestrato; se si tratta di corpo di reato evidente (es. ingente quantitativo di droga), la motivazione può essere più essenziale purché chiara.
- Per contestare con successo una misura cautelare per droga basata su elementi oggettivi (quantitativo, doppi fondi, strumenti, organizzazione), la difesa deve articolare censure puntuali e provare, con elementi concreti, l'inesistenza del legame di conoscenza o organizzativo; argomentazioni generiche o non specificate sono destinate a fallire.
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione l'organo giudicante effettua una prognosi complessiva: non è necessario che sussista una "specifica occasione" di reato, ma va valutata l'attualità del rischio alla luce delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
- Per ottenere misure alternative alla detenzione il ricorrente deve proporre soluzioni concrete e credibili (es. disponibilità reale e documentata di luoghi idonei per il domicilio, garanzie familiari, restrizioni efficaci) e contrastare puntualmente le ragioni poste a fondamento della custodia cautelare.
- Ricorsi generici o che non affrontano punto per punto la motivazione del giudice di merito rischiano l'inammissibilità o il rigetto; è pertanto essenziale motivare dettagliatamente e allegare gli atti che si censurano.
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