Ordinanza n. 10771/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2022 ed acquisita al protocollo con il n. 20333;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione e del commissario ad acta nel provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva originariamente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza del 16 luglio 2022, relativa al riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Romania. Dopo la sentenza della Sezione n. 12743 del 27 luglio 2023, che aveva nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, la ricorrente ha presentato istanza di sostituzione del commissario, deducendone l’inerzia anche oltre il termine prorogato con ordinanza n. 17438 del 10 ottobre 2024. L’amministrazione e il commissario non hanno fornito giustificazioni dell’ulteriore ritardo né hanno documentato l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per sostituire il commissario ad acta originariamente nominato, in ragione dell’inerzia protrattasi oltre il termine assegnato. Il commissario uscente sarà sostituito, con facoltà di delega, dal Dirigente dell’Ufficio III – Accesso programmato della Direzione generale del Diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il nuovo commissario dovrà acquisire gli atti del fascicolo e provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della Segreteria. Le spese della fase sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza che impone all’amministrazione di provvedere, anche il commissario ad acta nominato per l’inerzia dell’amministrazione non adempie entro il termine assegnato o prorogato, il giudice può sostituirlo con altro soggetto, fissando un nuovo termine per l’adozione del provvedimento.
- L’assenza di un provvedimento espresso, unita alla mancata giustificazione del ritardo da parte dell’amministrazione e del commissario ad acta, costituisce elemento sufficiente a integrare i presupposti per la sostituzione del commissario nell’ambito della fase esecutiva.
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