Cassazione Penale, Sentenza n. 21174/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iannuzzi e Sciarrillo hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, contestando: 1) l'ammissibilità dell'appello del PM ritenuto generico e privo di specificità; 2) la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati da controllo elettronico (art. 275, commi 3 e 3-bis c.p.p.), poiché non sarebbero state indicate ragioni concrete per preferire la custodia in carcere; 3) contraddittorietà e insufficienza motivazionale nella valutazione delle immagini di videosorveglianza e di altre emergenze istruttorie successive che, secondo i ricorrenti, avrebbero dimostrato una dinamica in due fasi con responsabilità attenuate della vittima e quindi l'attenuazione delle esigenze cautelari.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero e ha reputato congrua e logica la motivazione del Tribunale che ha escluso l'esistenza di elementi sopravvenuti idonei ad attenuare le esigenze cautelari. Il Collegio ha ritenuto che le immagini e gli atti successivi non costituiscono novità tali da modificare il giudizio sulla pericolosità degli indagati e che il breve tempo di custodia domiciliare non è, di per sé, sufficiente a sopperire alla presunzione di adeguatezza della custodia inframuraria per fatti di particolare gravità (omicidio con plurimi fendenti). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.). La custodia cautelare in carcere è stata quindi confermata con efficacia definitiva.
Norme richiamate
art. 275 codice di procedura penale
Il comma 3 prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie; il comma 3-bis attribuisce agli arresti domiciliari con controllo elettronico una valenza contenitiva parificabile in astratto alla custodia, ma impone al giudice di motivare quando ritiene la custodia carceraria necessaria nonostante la possibilità del controllo elettronico.
art. 299 codice di procedura penale
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari: il giudice deve valutare fatti sopravvenuti o modificazioni della situazione; il tempo trascorso dall'applicazione della misura è elemento da considerare ma non decisivo se non accompagnato da altri elementi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
art. 581 codice di procedura penale
Stabilisce i requisiti di specificità dell'appello; l'atto di impugnazione deve indicare con precisione i punti censurati. Nel caso di appello del PM contro la sostituzione della misura, è sufficiente che l'appello contesti l'affievolimento delle esigenze cautelari e la motivazione che lo ha determinato, senza richiedere formule lessicali aggiuntive.
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto dei ricorsi; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 310, art. 591 codice di procedura penale
Richiamati dalla difesa in relazione a presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze che lamentavano violazioni di queste norme in assenza di vizi specifici e decisivi nell'argomentazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero contro la sostituzione di una misura cautelare è ammissibile se contesta in modo specifico l'affievolimento delle esigenze cautelari indicato dal giudice che ha sostituito la misura; non è necessario un enunciato formale aggiuntivo che ripeta testualmente l'inidoneità degli arresti domiciliari quando tale questione risulta logicamente implicata nella censura.
- Dopo la riforma (comma 3-bis art. 275 c.p.p.) il giudice che privilegia la custodia carceraria rispetto agli arresti domiciliari con controllo elettronico deve motivare le ragioni concrete di inidoneità della misura domiciliare, ma la motivazione del giudice di merito è valutata con deferenza e la rivalutazione integrale dei fatti è preclusa in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Il mero decorso di un breve periodo di custodia domiciliare non costituisce, da solo, motivo sufficiente per ritenere attenuate le esigenze cautelari: il tempo rileva soprattutto se accompagnato da elementi concreti che dimostrino la diminuzione del rischio di reiterazione o la collaborazione e il ravvedimento dell'indagato.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere è necessario prospettare e documentare elementi novativi, rilevanti e decisivi rispetto al quadro valutato in sede di prima applicazione della misura (es. prove che contraddicono la ricostruzione essenziale dei fatti, elementi di reale cambiamento personale o garanzie effettive di controllo).
- In giudizio di legittimità le censure consistenti nella mera rivalutazione delle prove e nella diversa lettura delle immagini o delle dichiarazioni sono in genere inammissibili se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e coerente; il rimedio è percorribile solo se emergono vizi di motivazione o violazioni di diritto.
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