Circolare n. 22 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione del contributo straordinario una tantum previsto dall'art. 37 del decreto‑legge n. 21/2022 (modificato e convertito), a carico di produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Individua i soggetti interessati, la modalità di determinazione della base imponibile (incremento del saldo IVA netto tra i periodi 1/10/2021-30/4/2022 e 1/10/2020-30/4/2021), le soglie e aliquote applicabili, il trattamento per i partecipanti a Gruppo IVA e gli adempimenti e termini di versamento.
Articolo 37 del decreto‑legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina) – Contributo straordinario contro il caro bollette
Punti principali
Ambito soggettivo
Il contributo grava sui soggetti che in Italia producono, importano o rivendono energia elettrica, gas metano/gas naturale e prodotti petroliferi (anche se non è attività principale). Sono elencati codici ATECO rappresentativi. Sono esclusi i soggetti che gestiscono piattaforme di scambio di energia, gas, certificati ambientali e carburanti.
Base imponibile e criterio di calcolo
La base è l'incremento del saldo fra operazioni attive e passive, al netto IVA, confrontando i periodi 1/10/2021-30/4/2022 e 1/10/2020-30/4/2021, prendendo i totali dalle LIPE. Se il saldo del periodo 1/10/2020-30/4/2021 è negativo si assume zero.
Soglia, aliquota e condizione percentuale
Il contributo si applica solo se l'incremento supera sia il 10% sia euro 5.000.000. L'ammontare è pari al 25% dell'incremento eccedente (ovvero del detto incremento).
Termini e modalità di versamento
Versamento in due rate: acconto pari al 40% entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022, con codici tributo istituiti (risoluzione n.29/E) e modalità indicate nel provvedimento del 17 giugno 2022.
Trattamento LIPE e registri per contribuenti trimestrali
Per i trimestrali le operazioni di aprile (non comunicate separatamente nelle LIPE trimestrali) vanno considerate con gli importi annotati nei registri IVA mensili. I dati delle LIPE devono essere assunti integralmente senza correzioni, salvo l'esclusione delle operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA.
Partecipanti a Gruppo IVA
Il contributo è dovuto dai singoli partecipanti che svolgano le attività rilevanti. Ogni partecipante deve ricostruire le "LIPE virtuali" che avrebbe presentato fuori dal Gruppo: includere fatture con partita IVA del Gruppo che riportano il codice fiscale del partecipante e le operazioni interne tra membri tramite scritture contabili. Se dallo scostamento risultano i requisiti, si applica il 25%.
Avvio attività e soggetti nuovi
I soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30/4/2021 sono esclusi (mancano i dati comparativi). Chi ha iniziato durante il periodo di confronto (es. 1/1/2021) è soggetto al contributo confrontando periodi omogenei (es. 1/1/2021-30/4/2021 vs 1/1/2022-30/4/2022). L'inizio attività coincide con l'acquisizione della soggettività IVA.
Accise, importazioni e possibilità di rettificare le LIPE
Non è ammessa la riduzione nelle LIPE dell'importo delle operazioni attive per accise addebitate al cliente: la norma richiama i totali delle LIPE senza previsione di esclusioni. Le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA devono essere escluse dal calcolo.
Riscossione, accertamento e deducibilità
Per riscossione, accertamento, sanzioni e contenzioso si applicano le disposizioni IVA compatibili. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Adempimenti e controllo
Il direttore dell'Agenzia ha definito, sentita ARERA, adempimenti dichiarativi e modalità di versamento nel provvedimento del 17/6/2022; le direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni.
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