Ordinanza n. 714/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto n. 59 del 4/12/2025, pubblicato il 9 dicembre 2025, del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli, con cui è stato costituito il Comitato Provinciale INPS estromettendo, però, la CLAAI dai seggi in rappresentanza dei lavoratori autonomi; 2) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto; e contestualmente in via incidentale, rispetto all’istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata da CLAAI il 16/12/2025 3) del provvedimento prot. n. 2191 del 26/01/2026 del medesimo Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli, nella parte in cui questo, accogliendo l’istanza, nulla ha tuttavia dichiarato sulla richiesta di accesso di “tutta la documentazione istruttoria sulla cui base sono state valutate le rappresentatività delle associazioni ritenute maggiormente rilevanti e quindi Coldiretti e Confcommercio”, determinando quindi così, in parte qua, la formazione del silenzio-rifiuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di costituzione del Comitato Provinciale INPS, nella parte in cui ha escluso l'associazione ricorrente dai seggi rappresentativi dei lavoratori autonomi, nonché parziale diniego o silenzio-rifiuto formatosi sull'accesso alla documentazione istruttoria relativa alla valutazione della rappresentatività
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli ha costituito il Comitato Provinciale INPS, contestando la propria estromissione dai seggi destinati alla rappresentanza dei lavoratori autonomi. Ha inoltre contestato, in via incidentale rispetto all'istanza di accesso del 16 dicembre 2025, il provvedimento che aveva accolto solo parzialmente la richiesta, senza pronunciarsi sulla documentazione istruttoria utilizzata per valutare la rappresentatività delle associazioni ritenute maggiormente rilevanti, tra cui Coldiretti e Confcommercio, con conseguente formazione del silenzio-rifiuto su tale parte. Ai fini dell'esame della domanda cautelare, il giudice ha ritenuto necessario acquisire i verbali e gli atti dell'istruttoria sui seggi, la documentazione ministeriale relativa ai criteri di calcolo della rappresentatività e una relazione sui criteri concretamente applicati nella vicenda e nel precedente rinnovo del Comitato.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito. Ha disposto un'integrazione istruttoria ordinando alle amministrazioni resistenti di depositare entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza: i verbali e gli altri documenti relativi all'istruttoria per l'assegnazione dei seggi dei lavoratori autonomi; le circolari e note ministeriali indicate nell'ordinanza, concernenti i criteri di rappresentatività e la composizione dei Comitati provinciali INPS; nonché una relazione sui criteri applicati nel caso concreto e nel precedente rinnovo del Comitato. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e dell'esame della tutela cautelare; l'ordinanza dispone ulteriori accertamenti istruttori prima della decisione cautelare.
art. 7, comma 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
È richiamato nella documentazione ministeriale da acquisire, in relazione alla composizione dei Comitati provinciali INPS.
art. 46, comma 3, l. n. 88/1989
È richiamato nella documentazione ministeriale da acquisire, in relazione alle Commissioni speciali costituite presso i Comitati provinciali INPS.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica dei criteri applicati dall'amministrazione e dalla documentazione istruttoria posta a fondamento dell'atto, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione dei verbali, degli atti e dei documenti rilevanti prima di pronunciarsi sulla sospensione.
- In una controversia relativa all'assegnazione di seggi in un organo collegiale rappresentativo, l'amministrazione deve rendere conoscibili i criteri concretamente utilizzati per valutare la rappresentatività delle organizzazioni interessate, anche mediante una relazione esplicativa e il deposito degli atti istruttori.
- La verifica della legittimità dell'assegnazione dei seggi può richiedere il confronto tra i criteri utilizzati nel rinnovo contestato e quelli applicati nel precedente rinnovo dello stesso organo.
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