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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2070/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato in gran parte la custodia cautelare in carcere conseguente a misura del G.i.p. per reati connessi agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione circa la sua presunta partecipazione al reato associativo (capo 124), sostenendo che il Tribunale ha indebitamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore GENOVESE e della FUGAZZOTTO senza valutare la loro autonomia e senza considerare dichiarazioni favorevoli rese dal collaboratore ABBAS; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando che le condotte sarebbero terminate nel 2020/2021, che non è stato considerato il percorso terapeutico e che gli elementi addotti (detenzioni precedenti, somme di denaro) non giustificherebbero la carcerazione; (iii) vizio di motivazione rispetto al capo 103, sostenendo che lo stupefacente era per uso personale e non destinato allo spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che la difesa non abbia in modo concreto e specifico contestato i passaggi decisivi dell'ordinanza impugnata (con puntuali riferimenti alle pagine citate), e che le censure fossero generiche. In particolare la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (GENOVESE, FUGAZZOTTO, ABBAS) e la compatibilità, alla luce delle captazioni, della finalità di spaccio rispetto alla prospettata ipotesi di uso personale. Sull'esigenza cautelare la Corte ha sottolineato la rilevanza delle denunce e del consistente denaro rinvenuto (Euro 3.350 in banconote di taglio elevato) e ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non è disposta la remissione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura di riesame (competenza del Tribunale); richiamata come titolo del rimedio con cui il ricorrente aveva chiesto il riesame della custodia cautelare.

  • artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano illeciti relativi alla detenzione e al commercio di sostanze stupefacenti; i fatti contestati al ricorrente sono ascritti a tali disposizioni.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla "doppia presunzione" in tema di esigenze cautelari per i reati di cui al D.P.R. 309/1990: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità sociale e di reiterazione alla luce delle risultanze (denunce, quantitativi, danaro), contribuendo a giustificare la misura custodiale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti comunicativi in caso di conferma della misura; richiamata per gli obblighi della Cancelleria in ordine alla comunicazione non essendo disposta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari possono essere dichiarati inammissibili se non contengono censure specifiche e puntuali sui passaggi motivazionali indicati nel provvedimento impugnato; la genericità delle doglianze è sufficiente per il rigetto.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se riscontrate e riferite con precisione nel provvedimento impugnato, hanno forte valore probatorio in sede cautelare; la difesa deve dimostrare concretamente l'assenza di autonomia o la contraddittorietà delle dichiarazioni per scalfirne l'affidabilità.
  • La distinzione tra uso personale e destinazione allo spaccio è spesso una valutazione di fatto basata su elementi oggettivi (quantitativi, conversazioni captate, modalità di detenzione, rinvenimento di denaro e taglio delle banconote) e pertanto difficilmente sindacabile in Cassazione se le critiche sono solo interpretative.
  • Per contestare l'esistenza delle esigenze cautelari in modo efficace occorre fornire elementi documentali e riferimenti cronologici specifici (es. certificazioni terapeutiche, prova della cessazione dell'attività illecita, giustificazioni credibili per la provenienza del denaro), anziché affermazioni generiche.
  • La mancata remissione in libertà non deriva automaticamente dall'annullamento o dall'inammissibilità del ricorso: bisogna chiedere espressamente e motivare la misura alternativa, fornendo elementi nuovi che giustifichino un diverso regime cautelare.

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