Cassazione Penale, Sentenza n. 2070/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato in gran parte la custodia cautelare in carcere conseguente a misura del G.i.p. per reati connessi agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione circa la sua presunta partecipazione al reato associativo (capo 124), sostenendo che il Tribunale ha indebitamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore GENOVESE e della FUGAZZOTTO senza valutare la loro autonomia e senza considerare dichiarazioni favorevoli rese dal collaboratore ABBAS; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando che le condotte sarebbero terminate nel 2020/2021, che non è stato considerato il percorso terapeutico e che gli elementi addotti (detenzioni precedenti, somme di denaro) non giustificherebbero la carcerazione; (iii) vizio di motivazione rispetto al capo 103, sostenendo che lo stupefacente era per uso personale e non destinato allo spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che la difesa non abbia in modo concreto e specifico contestato i passaggi decisivi dell'ordinanza impugnata (con puntuali riferimenti alle pagine citate), e che le censure fossero generiche. In particolare la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (GENOVESE, FUGAZZOTTO, ABBAS) e la compatibilità, alla luce delle captazioni, della finalità di spaccio rispetto alla prospettata ipotesi di uso personale. Sull'esigenza cautelare la Corte ha sottolineato la rilevanza delle denunce e del consistente denaro rinvenuto (Euro 3.350 in banconote di taglio elevato) e ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non è disposta la remissione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla procedura di riesame (competenza del Tribunale); richiamata come titolo del rimedio con cui il ricorrente aveva chiesto il riesame della custodia cautelare.
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano illeciti relativi alla detenzione e al commercio di sostanze stupefacenti; i fatti contestati al ricorrente sono ascritti a tali disposizioni.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla "doppia presunzione" in tema di esigenze cautelari per i reati di cui al D.P.R. 309/1990: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità sociale e di reiterazione alla luce delle risultanze (denunce, quantitativi, danaro), contribuendo a giustificare la misura custodiale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti comunicativi in caso di conferma della misura; richiamata per gli obblighi della Cancelleria in ordine alla comunicazione non essendo disposta la remissione in libertà.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari possono essere dichiarati inammissibili se non contengono censure specifiche e puntuali sui passaggi motivazionali indicati nel provvedimento impugnato; la genericità delle doglianze è sufficiente per il rigetto.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se riscontrate e riferite con precisione nel provvedimento impugnato, hanno forte valore probatorio in sede cautelare; la difesa deve dimostrare concretamente l'assenza di autonomia o la contraddittorietà delle dichiarazioni per scalfirne l'affidabilità.
- La distinzione tra uso personale e destinazione allo spaccio è spesso una valutazione di fatto basata su elementi oggettivi (quantitativi, conversazioni captate, modalità di detenzione, rinvenimento di denaro e taglio delle banconote) e pertanto difficilmente sindacabile in Cassazione se le critiche sono solo interpretative.
- Per contestare l'esistenza delle esigenze cautelari in modo efficace occorre fornire elementi documentali e riferimenti cronologici specifici (es. certificazioni terapeutiche, prova della cessazione dell'attività illecita, giustificazioni credibili per la provenienza del denaro), anziché affermazioni generiche.
- La mancata remissione in libertà non deriva automaticamente dall'annullamento o dall'inammissibilità del ricorso: bisogna chiedere espressamente e motivare la misura alternativa, fornendo elementi nuovi che giustifichino un diverso regime cautelare.
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