Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la riduzione unilaterale, disposta da una azienda sanitaria locale, dei compensi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dall'accordo integrativo regionale per alcune prestazioni rese da un medico convenzionato, in particolare per nuclei di cure primarie h. 24 in gruppo e assistenza domiciliare integrata. La ASL, a fronte dei tetti di spesa imposti nell'ambito del piano di rientro sanitario regionale, aveva rideterminato in diminuzione l'importo mensile unitario per assistito, pur a fronte di prestazioni rimaste immutate. Il medico aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero corrispettivo, e i giudici di merito avevano respinto l'opposizione della ASL. Nel ricorso per cassazione la ASL ha dedotto: violazione della normativa sul contenimento della spesa sanitaria e degli atti regionali e commissariali; erronea lettura delle delibere regionali e commissariali, che avrebbero imposto solo la riapertura dei tavoli di concertazione e non la modifica dell'accordo; possibilità di rimodulare unilateralmente i compensi perché relativi a prestazioni facoltative fuori dai LEA; configurabilità di un nuovo accordo per facta concludentia; nullità delle clausole economiche incompatibili con la programmazione finanziaria; legittimità della disapplicazione degli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha rigettato tutti i motivi. Ha confermato che, nel rapporto convenzionale con i medici di medicina generale, gli aspetti economici sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i contratti individuali devono conformarsi; le esigenze di contenimento della spesa e gli atti del piano di rientro non attribuiscono alla singola ASL il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti; eventuali interventi devono avvenire nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e dei livelli di contrattazione competenti. Ha inoltre escluso che l'atto unilaterale della ASL abbia natura autoritativa e quindi sia suscettibile di essere ricondotto ai poteri di disapplicazione degli atti amministrativi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è ammissibile quando contiene gli elementi indispensabili per consentire alla Corte di comprendere e valutare la censura, senza che sia imposta una struttura formale rigida.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro di deduzione delle censure per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata con proposta del relatore e adunanza camerale non partecipata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi già resi in materia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
Le disposizioni sul contenimento della spesa sanitaria non consentono di derogare alla disciplina collettiva del rapporto convenzionale mediante riduzione unilaterale dei compensi.
Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 6
Richiamata nel quadro normativo sul rientro dal disavanzo sanitario e sui vincoli per le Regioni.
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281
Richiamata dalla ricorrente a sostegno dei vincoli di spesa, ma ritenuta non idonea a fondare il potere di modifica unilaterale del compenso.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b)
Richiamata nel quadro delle misure di rientro e contenimento della spesa sanitaria.
art. 12 preleggi
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la lettura degli atti e delle norme sul contenimento della spesa.
artt. 1339, 1418, 1419, 1374 c.c.
Evocati per sostenere la nullità o l'integrazione automatica delle clausole, ma la Corte esclude che il potere unilaterale della ASL trovi qui fondamento.
art. 1326 c.c.
La Corte esclude che la riduzione unilaterale dei compensi e la condotta del medico integrino la conclusione di un nuovo accordo per facta concludentia.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La Corte afferma che le pubbliche amministrazioni devono adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi; la nullità riguarda solo le clausole geneticamente invalide nei casi previsti dalla norma.
art. 40 bis d.lgs. n. 165/2001
Richiamato insieme all'art. 40 nel motivo sulla compatibilità della contrattazione integrativa con gli strumenti di programmazione economica.
art. 52 L. n. 289/2002
Richiamato come norma di rinvio all'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.
art. 48 L. n. 833/1978
È richiamato come base del principio di uniformità del rapporto convenzionale sul territorio nazionale.
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
La disciplina del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale resta regolata dalla contrattazione collettiva nei limiti di tale norma.
artt. 4 e 5 L. n. 2248 del 1865, all. E
La Corte esclude che l'atto della ASL di riduzione del compenso sia espressione di potestà autoritativa disapplicabile solo nei giudizi tra privati.
art. 54 A.C.N. 23 marzo 2005
Richiamato per la disciplina economica dei nuclei di cure primarie e per il carattere contrattuale dei compensi previsti.
art. 5 A.I.R. Abruzzo
Richiamato come base del compenso per i nuclei di cure primarie, non riducibile unilateralmente dalla ASL.
D.G.R. Abruzzo n. 592 del 2008
È considerata atto di programmazione e fissazione dei tetti di spesa, non fonte di un potere di modifica unilaterale degli accordi collettivi.
decreto del Commissario ad acta n. 27 del 2011
È letto come atto che non legittima la modifica unilaterale dei contenuti normativi ed economici degli accordi integrativi regionali.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale, la disciplina economica è rimessa agli accordi collettivi nazionali e integrativi; gli atti individuali o aziendali devono conformarvisi e non possono alterarne unilateralmente il contenuto economico.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e i vincoli del piano di rientro non attribuiscono alla singola azienda sanitaria un potere autoritativo di riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione collettiva.
- Gli interventi di contenimento della spesa devono essere perseguiti attraverso gli strumenti e le procedure della contrattazione collettiva e nei limiti della competenza del relativo livello negoziale, non mediante modifica unilaterale dell'assetto economico del rapporto.
- Nel rapporto convenzionale con il professionista sanitario, l'atto con cui l'azienda riduce in peius il corrispettivo non è espressione di potestà pubblica, ma si colloca su un piano privatistico di parità contrattuale; pertanto non si applica il meccanismo di disapplicazione degli atti amministrativi tipico dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
- La volontarietà dell'adesione a forme organizzative ulteriori o accessorie non esclude il diritto al compenso previsto dalla contrattazione, quando le prestazioni siano rese secondo le condizioni contrattualmente stabilite e la controparte pubblica non abbia validamente modificato l'accordo.
- La nullità rilevante nella contrattazione integrativa pubblica è quella genetica delle clausole in contrasto con i vincoli di rango superiore al momento della stipulazione; non equivale a un potere generale e successivo di disapplicazione unilaterale da parte dell'amministrazione.
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