Corte di giustizia, Sentenza C-420/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 aprile 2024. — NW e PQ contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Szegedi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Cittadino dell’Unione che non ha maggio esercitato la sua libertà di circolazione – Soggiorno di un familiare di tale cittadino dell’Unione – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità nazionale specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo. — Cause riunite C-420/22 e C-528/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito due rinvii della Szegedi Törvényszék relativi a decisioni ungheresi in materia di soggiorno adottate per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE non migranti. Ha chiarito che l’articolo 20 TFUE può imporre un diritto di soggiorno derivato se il diniego o la revoca costringerebbero, di fatto, i cittadini UE familiari a lasciare l’Unione, ma solo dopo una verifica concreta del rapporto di dipendenza. Ha poi affermato che una normativa che consente decisioni automatiche e non motivate, basate su informazioni segrete, senza comunicare almeno il contenuto essenziale dei motivi e senza reale contraddittorio, viola il diritto UE; al contempo, il giudice nazionale non deve necessariamente avere il potere di declassificare le informazioni, purché possa assicurare una tutela effettiva.
Soggiorno di cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE non circolanti: limiti dell’articolo 20 TFUE, motivazione delle decisioni basate su sicurezza nazionale e accesso alle informazioni classificate
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sintesi: 1) se l’articolo 20 TFUE imponga di verificare d’ufficio un rapporto di dipendenza tra il cittadino di paese terzo e i familiari cittadini UE, anche quando l’amministrazione non ha esaminato tale profilo; 2) se, in presenza di motivi di sicurezza nazionale, il cittadino interessato debba poter conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni classificate e usarle nel procedimento; 3) se il giudice nazionale debba poter controllare la legittimità della classificazione e ordinare la declassificazione o la comunicazione del contenuto essenziale; 4) se sia compatibile con il diritto UE una normativa che consente revoche o dinieghi di soggiorno fondati esclusivamente su pareri vincolanti non motivati di autorità specializzate, senza esame individuale e proporzionalità.
Principio di diritto
L’articolo 20 TFUE impone alle autorità nazionali, quando intendono revocare o negare un permesso di soggiorno a un cittadino di paese terzo familiare di cittadini dell’Unione che non hanno mai esercitato la libera circolazione, di verificare preliminarmente se tra tali persone esista un rapporto di dipendenza tale da costringere i cittadini UE a lasciare, di fatto, il territorio dell’Unione; se tale diritto di soggiorno derivato può sorgere, la decisione non può basarsi automaticamente su un parere vincolante non motivato in materia di sicurezza nazionale, ma richiede una valutazione concreta di tutte le circostanze e della proporzionalità. Inoltre, il principio di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta vietano che l’interessato sia privato, anche in caso di segreto per sicurezza nazionale, del contenuto essenziale della motivazione e della possibilità effettiva di far valere i propri diritti; tuttavia, l’articolo 47 non impone al giudice nazionale di poter declassificare direttamente le informazioni, purché esso possa trarre le conseguenze della mancata comunicazione da parte dell’autorità competente.
Norme richiamate
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 5, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 9, paragrafo 3, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 13, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Soggiorno di cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE e sicurezza nazionale
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali della Szegedi Törvényszék (Corte di Seghedino, Ungheria) in controversie relative alla revoca o al diniego di permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi, in presenza di pareri delle autorità ungheresi di sicurezza nazionale fondati su informazioni classificate. La Corte esamina sia l’ambito dell’articolo 20 TFUE, sia le garanzie procedurali imposte dalla Carta in caso di segreto per ragioni di sicurezza nazionale.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C‑420/22, NW, cittadino di un paese terzo, era sposato con una cittadina ungherese e aveva un figlio cittadino ungherese; dopo anni di soggiorno legale in Ungheria aveva ottenuto una carta di soggiorno permanente. Sulla base di un parere non motivato dell’Ufficio per la tutela della Costituzione, confermato dal Ministro dell’Interno, le autorità ungheresi hanno revocato il suo titolo e gli hanno ordinato di lasciare il territorio nazionale.
Nel procedimento C‑528/22, PQ, cittadino di un paese terzo, viveva stabilmente in Ungheria con la compagna ungherese e i due figli minori cittadini ungheresi; la sua domanda di permesso di stabilimento nazionale è stata respinta sulla base di un analogo parere di sicurezza nazionale. In entrambi i casi il giudice del rinvio ha rilevato che le decisioni amministrative erano fondate su informazioni classificate non accessibili agli interessati, né realmente utilizzabili nel procedimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, l’articolo 20 TFUE e la direttiva 2003/109/CE sullo status dei soggiornanti di lungo periodo, in particolare gli articoli 4, 5, 7, 9, 10 e 13. Sul piano dei diritti fondamentali vengono in rilievo gli articoli 7, 24, 41, 47, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta.
Ricevibilità e ambito della direttiva 2003/109
La Corte osserva che la direttiva 2003/109 si applica solo allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito secondo la procedura e le condizioni previste dalla direttiva stessa. Poiché, nella causa C‑420/22, il titolo di NW era stato rilasciato sulla base di un’altra normativa nazionale più favorevole e non sulla base della direttiva, la revoca non rientrava nell’ambito di quest’ultima. Da qui l’irricevibilità della domanda nella parte relativa alla direttiva 2003/109.
Applicabilità dell’articolo 20 TFUE e rapporto di dipendenza
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 20 TFUE osta a misure nazionali che privino i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione. In situazioni eccezionali, un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino UE può ottenere un diritto di soggiorno derivato quando, in caso contrario, il cittadino UE sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme.
La verifica decisiva è l’esistenza di un rapporto di dipendenza concreto, valutato alla luce di tutte le circostanze del caso. Le autorità nazionali, quando dispongono di informazioni sui legami familiari, devono esaminare tale rapporto anche se il cittadino di paese terzo non ha invocato espressamente l’articolo 20 TFUE. Il diritto di soggiorno derivato opera dunque anche contro decisioni di revoca o diniego di un permesso di soggiorno, non solo contro un ordine di allontanamento.
Deroga per sicurezza nazionale e necessità di valutazione individuale
La Corte ammette che, in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o nazionale, gli Stati membri possano limitare il diritto di soggiorno derivato. Tuttavia, il diniego o la revoca devono essere il risultato di una valutazione in concreto di tutte le circostanze pertinenti, nel rispetto del principio di proporzionalità, dei diritti fondamentali e, se del caso, dell’interesse superiore del minore.
Ne consegue che una normativa che imponga alle autorità di revocare o rifiutare il soggiorno sulla sola base di un parere vincolante non motivato di un organo di sicurezza nazionale, senza esame rigoroso della situazione individuale, è incompatibile con l’articolo 20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.
Motivazione, contraddittorio e accesso alle informazioni classificate
La Corte richiama il principio di buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo: l’interessato deve poter conoscere la motivazione della decisione e avere la possibilità di difendersi. In caso di informazioni classificate, gli Stati membri possono limitare l’accesso diretto al fascicolo per ragioni di sicurezza nazionale, ma non possono privare completamente l’interessato della possibilità di conoscere almeno il contenuto essenziale della motivazione e di prendere posizione utile nel procedimento amministrativo e in quello giurisdizionale.
È quindi incompatibile con il diritto UE un sistema che consenta l’accesso alle informazioni solo previa autorizzazione, ma senza comunicazione del contenuto essenziale dei motivi e con divieto assoluto di utilizzare le informazioni ottenute nel procedimento. La sola possibilità per il giudice di accedere al fascicolo non basta a compensare la mancata conoscenza da parte dell’interessato.
Poteri del giudice nazionale rispetto alle informazioni classificate
La Corte precisa che l’articolo 47 della Carta non impone che il giudice nazionale abbia necessariamente il potere di declassificare le informazioni o di autorizzarne direttamente la comunicazione integrale o del contenuto essenziale. Ciò che conta è che il giudice possa trarre, se del caso, le conseguenze della mancata comunicazione da parte dell’autorità competente, così da evitare che la decisione giudiziaria si fondi su elementi mai conosciuti dall’interessato.
In altri termini, l’ordinamento nazionale può riservare alle autorità di sicurezza la decisione sulla divulgazione, ma il controllo giurisdizionale deve restare effettivo e il giudice deve poter sanzionare il mancato rispetto delle garanzie procedurali.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 20 TFUE impone di verificare previamente l’esistenza di un rapporto di dipendenza che costringerebbe il cittadino UE a lasciare l’Unione;
- una revoca o un diniego di soggiorno per sicurezza nazionale non può fondarsi automaticamente su un parere non motivato, ma richiede una valutazione individuale e proporzionata;
- il principio di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta ostano a una normativa che non comunichi almeno il contenuto essenziale dei motivi e impedisca l’uso delle informazioni nel procedimento;
- l’articolo 47 non obbliga il giudice nazionale ad avere il potere di declassificare le informazioni, purché possa trarre le necessarie conseguenze processuali della mancata divulgazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per i professionisti che assistono cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE non mobili, soprattutto nei casi in cui l’amministrazione invochi ragioni di sicurezza nazionale. La Corte rafforza l’obbligo di esame individuale e di effettività del contraddittorio, limitando la possibilità di decisioni automatiche basate su segreto di Stato o informazioni classificate.
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