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Sentenza

Sentenza n. 14778/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata d'Italia a Beirut, datato 04.08.2025 e successivamente notificato, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D.lgs n. 286/98;

Giustizia amministrativa202514629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Beirut del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di pre-iscrizione a un corso universitario in gestione delle crisi e delle emergenze sanitarie presso un'università italiana, ha impugnato il diniego del visto fondato sull'insufficienza della documentazione relativa alla situazione socio-economica familiare, sullo smarrimento della conferma di ammissione al corso e sull'assenza di continuità o di evidente allineamento tra il nuovo percorso di studi e quello precedentemente svolto nel Paese d'origine. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la lesione del diritto di difesa per omesso preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione o motivazione apparente, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché la violazione degli artt. 4, commi 2 e 3, 5, comma 5, 39 e 39-bis d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 5 d.P.R. n. 394/1999. Ha sostenuto di disporre di risorse economiche sufficienti, di essere stato ammesso con riserva al corso e di avere maturato, con la laurea in Graphic Design, competenze utili anche per il nuovo percorso di studi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato sia in fatto sia in diritto: dagli atti risultava che l'Ambasciata aveva comunicato al ricorrente, con nota sottoscritta, il preavviso di rigetto e lo aveva invitato a presentare osservazioni e documentazione. Il Collegio ha inoltre richiamato l'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024, secondo cui l'art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti d'ingresso; nel caso concreto, comunque, il preavviso era stato comunicato. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego era plurimotivato e fondato su ragioni autonome, sicché la legittimità di una sola di esse era sufficiente a sorreggerlo. Il TAR ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione relativa all'incoerenza tra la laurea in Graphic Design conseguita cinque anni prima e il corso di gestione delle crisi e delle emergenze sanitarie, anche considerando che il ricorrente aveva prodotto soltanto una domanda di pre-immatricolazione senza la necessaria conferma. La valutazione era stata preceduta da istruttoria ritenuta accurata, comprendente un'intervista in Ambasciata. Le risposte rese dal ricorrente, dalle quali emergeva la scarsa conoscenza dell'università, del corso e delle materie, non avevano fornito elementi idonei a superare i dubbi dell'amministrazione e avevano legittimamente indotto quest'ultima a ritenere non credibile l'effettiva intenzione di frequentare il corso. Il giudice ha escluso profili manifesti di irragionevolezza o eccesso di potere e ha considerato generiche e assertive le deduzioni del ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso

    La disposizione esclude l'applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d'ingresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Collegio ha rilevato che, pur richiamandone l'inapplicabilità ai procedimenti relativi ai visti, l'Amministrazione aveva comunque comunicato al ricorrente un preavviso di rigetto, consentendogli di presentare osservazioni e documenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente con riguardo all'incoerenza del percorso di studi e alla mancata conferma dell'ammissione al corso.

  • artt. 4, commi 2 e 3, 5, comma 5, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998

    Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della disciplina del visto e dell'ingresso per motivi di studio; il ricorso è stato comunque rigettato.

  • art. 5 d.P.R. 394/1999

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al rilascio del visto e del permesso per motivi di studio; il ricorso è stato rigettato.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Ha introdotto nell'art. 4 d.lgs. n. 286/1998 il comma 7-bis relativo all'esclusione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 nei procedimenti sui visti d'ingresso.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d'ingresso per motivi di studio può essere legittimamente fondato sulla non coerenza tra il percorso formativo pregresso e quello prescelto, quando tale valutazione sia adeguatamente motivata e sostenuta da un'istruttoria concreta.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome, la legittimità di una sola motivazione è sufficiente a sorreggere il diniego, rendendo irrilevante l'eventuale illegittimità delle ulteriori ragioni.
  • La valutazione dell'Amministrazione sulla credibilità dell'effettiva intenzione di frequentare un corso di studi può fondarsi sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di intervista e sulla sua conoscenza del corso, dell'università e del percorso formativo, purché l'istruttoria sia adeguata e non emergano profili manifesti di irragionevolezza.
  • La mancata produzione della conferma dell'ammissione o dell'immatricolazione al corso universitario costituisce un elemento valutabile ai fini del diniego del visto per studio, soprattutto se accompagnata da dichiarazioni che evidenzino la scarsa conoscenza del percorso prescelto.
  • Nei procedimenti relativi ai visti d'ingresso l'art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica ai sensi dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998; qualora, comunque, l'Amministrazione comunichi il preavviso di rigetto e consenta la presentazione di osservazioni, non sussiste una lesione del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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