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Ordinanza

Ordinanza n. 366/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (di seguito “Delibera”), recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l'accertamento in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 aprile 2025: per l’annullamento - della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4”, - del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 [e della Delibera 266/2022]; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.

Giustizia amministrativa202203274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, relativo Allegato A, nonché atti esecutivi e comunicazioni del GSE concernenti la fatturazione e il recupero degli importi derivanti dagli interventi sugli extra ricavi dell’energia elettrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le delibere ARERA attuative dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e dei commi da 30 a 38 della legge n. 197/2022, nonché gli atti con cui il GSE ha dato esecuzione al meccanismo di fatturazione, compensazione e recupero degli importi ritenuti dovuti. Con motivi aggiunti ha contestato anche le comunicazioni del GSE relative alla prosecuzione della fatturazione e il provvedimento implicito di prima applicazione della disciplina. La società ha chiesto, oltre all’annullamento, l’accertamento dell’intervenuta abrogazione o mancata vigenza dell’art. 15-bis, della non debenza delle somme richieste e del diritto a non versarle o subirne la compensazione, nonché la restituzione di quanto eventualmente riscosso o compensato. Ha chiesto inoltre la disapplicazione della disciplina nazionale per contrasto con il regolamento UE 2022/1854, in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE e, ulteriormente, la rimessione alla Corte costituzionale. La domanda cautelare, proposta il 7 marzo 2026, era riferita in particolare agli atti esecutivi del GSE. Il TAR ha rilevato di ritenere la propria giurisdizione e competenza, lasciando impregiudicata la questione di giurisdizione relativa all’impugnazione degli atti esecutivi del GSE e senza esaminare le eccezioni pregiudiziali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, ritenendo non dimostrato un pregiudizio grave, irreparabile e attuale. La diffida del GSE riguardava anche fatture emesse già dal 2022 ma non ancora portate a esecuzione; la società, secondo la diligenza qualificata propria degli operatori del settore, avrebbe dovuto considerare tali poste passive nella gestione finanziaria e contabile degli ultimi tre esercizi. In tale periodo essa aveva trattenuto gli importi derivanti dagli extra ricavi e percepito incentivi del IV Conto Energia, per entrate complessive ritenute ragionevolmente idonee a sostenere le richieste del GSE. Gli oneri manutentivi prospettati sono stati considerati generici quanto all’esistenza e soprattutto alla tempistica, nonché riferiti a una programmazione futura successiva all’emissione delle fatture. La relazione prodotta non ha documentato una situazione patrimoniale o finanziaria tale da compromettere l’attività d’impresa a causa della riscossione. Inoltre, il GSE si era limitato a riservarsi azioni di recupero, senza che risultassero intraprese azioni esecutive, e l’eventuale restituzione delle somme riscosse sarebbe stata possibile in caso di esito favorevole nel merito, anche in ragione della solvibilità del GSE. La valutazione delle questioni di merito, delle eccezioni pregiudiziali e della giurisdizione sugli atti esecutivi è stata rinviata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    La disposizione costituisce la base normativa degli interventi sugli extra ricavi dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la cui attuazione è contestata dalla società.

  • commi da 30 a 38 legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore base normativa della disciplina attuata dalle delibere ARERA impugnate.

  • Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    La società ne ha invocato il contrasto con la disciplina nazionale, chiedendo disapplicazione o rinvio pregiudiziale; l’ordinanza cautelare non esamina nel merito tale questione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; non è sufficiente prospettare generiche difficoltà finanziarie o oneri futuri non adeguatamente documentati.
  • La mera diffida al pagamento, accompagnata dalla riserva di successive azioni di recupero ma non da iniziative esecutive già intraprese, non dimostra di per sé l’attualità del periculum in mora.
  • Nel valutare il pregiudizio cautelare di un operatore economico, assumono rilievo la sua diligenza qualificata nella programmazione finanziaria e contabile, la prevedibilità delle passività già fatturate e la capacità complessiva di sostenere le richieste di pagamento.
  • La possibilità di ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse, unitamente alla solvibilità del soggetto destinatario del pagamento, può escludere l’irreparabilità del danno economico prospettato.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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