Sentenza n. 14729/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. della Determinazione Dirigenziale n. rep. CH/1390/2026 del 19/05/2026 e n. prot. CH/98830/2026 del 19/05/2026, recante “Comunicazione di avvio del procedimento” e “ingiunzione di sospensione di eventuali ulteriori lavori edili abusivi”, notificata al ricorrente in data 9 giungo 2026, relativa all’immobile sito a Roma, in Via Bitti fianco CIV 26; 2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: ◦ l’atto di accertamento di violazione urbanistico-edilizia/“Modello B” richiamato nel fascicolo edilizio; ◦ gli eventuali verbali di sopralluogo e accertamento della Polizia Locale; ◦ ogni atto istruttorio o parere che abbia qualificato le opere come abusive e demolibili; 3. nonché, ove ritenuto lesivo, di ogni determinazione sanzionatoria pecuniaria collegata all’accertamento, ivi compresa la sanzione di euro 5.075,00 menzionata nel fascicolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale recante comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e ingiunzione di sospensione di eventuali ulteriori lavori abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva ordinato la sospensione immediata dell’attività urbanistico-edilizia abusiva presso un immobile sito in Roma e comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi l’accertamento della violazione urbanistico-edilizia, gli eventuali verbali di sopralluogo e la sanzione pecuniaria di euro 5.075,00. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo l’inefficacia dell’atto impugnato. Il ricorrente ha proposto anche istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. L’ordine di sospensione dei lavori in materia di abusi edilizi ha natura cautelare e un’efficacia temporalmente limitata: esso mira a preservare la situazione di fatto nelle more dell’adozione degli atti ripristinatori, non costituisce un antecedente procedimentale necessario dell’ordine di demolizione e non determina, di per sé, una lesione definitiva dell’interesse edificatorio. In assenza di un successivo ordine di demolizione o di ripristino, l’atto perde efficacia decorso il termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo l’interpretazione riferita dal giudice, decorrente dall’adozione o, secondo altra opzione, dalla notificazione. Poiché la determinazione era stata adottata il 19 maggio 2026, notificata il 9 giugno 2026 e il ricorso era stato notificato il 5 agosto 2026, l’atto era già inefficace al momento della proposizione del giudizio. Il ricorrente non poteva quindi subire un pregiudizio attuale né conseguire una specifica utilità dall’eventuale annullamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione dell’azione, individuata nel caso concreto nell’interesse a ricorrere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L’ordine di sospensione dei lavori abusivi perde efficacia decorso il termine di 45 giorni, se non è seguito dall’adozione dell’ordine di demolizione e ripristino; il giudice richiama anche l’alternativa interpretativa relativa alla decorrenza dalla notificazione.
art. 15 legge regionale Lazio n. 15/2008
È indicato quale base normativa del procedimento sanzionatorio edilizio comunicato con l’atto impugnato, senza che il giudice ne esamini nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede una lesione personale, attuale e concreta e la possibilità di conseguire, mediante la decisione giudiziale, una specifica utilità riferita a un bene della vita; non è sufficiente l’interesse astratto alla legalità dell’azione amministrativa.
- L’ordine di sospensione dei lavori abusivi ha natura cautelare e funzione interinale: mira a conservare la situazione di fatto nelle more degli atti ripristinatori, non costituisce un antecedente procedimentale necessario dell’ordine di demolizione e, da solo, non lede in via definitiva l’interesse edificatorio.
- Quando l’ordine di sospensione dei lavori abusivi è divenuto inefficace per il decorso del termine legale e non è stato seguito da un ordine di demolizione o ripristino, il destinatario non ha più un interesse concreto e attuale alla sua impugnazione; il ricorso proposto dopo tale momento è inammissibile per difetto originario dell’interesse a ricorrere.
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