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Sentenza

Sentenza n. 632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 214/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un manufatto adibito a garage e deposito attrezzi, realizzato in aderenza a un manufatto oggetto di domanda di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza breve del TAR Umbria che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione. Deducevano, in primo luogo, la violazione della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che il manufatto originario, oggetto di una domanda di condono presentata nel 1986 e ancora pendente, fosse autonomo e distinguibile dall’opera realizzata successivamente e che il Comune avrebbe dovuto definire previamente il procedimento di condono. Deducevano inoltre il difetto di descrizione e qualificazione giuridica delle opere, nonché l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza. Contestavano, infine, la proporzionalità della demolizione, sostenendo che essa avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla parte dell’immobile astrattamente sanabile e che il Comune avrebbe dovuto valutare l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, con adeguata istruttoria e motivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla pendenza della domanda di condono, ha affermato che il privato non può realizzare, né proseguire, opere modificative della consistenza del manufatto abusivo oggetto di condono, salvo gli interventi strettamente necessari alla sua integrità e conservazione, senza alterarne struttura, volumetria e prospetti. Gli interventi ulteriori restano abusivi e devono essere valutati unitariamente, considerando l’impatto complessivo dell’immobile e non frazionando le opere in modo atomistico. Quanto alla motivazione, l’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e non richiede la specifica indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Nel caso concreto l’atto poggiava inoltre su motivazioni plurime e autonome, costituite dall’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica; la fondatezza di una ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto, con assorbimento delle censure rivolte alle altre. Quanto alla sanzione pecuniaria sostitutiva, la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva successiva all’ingiunzione di demolizione e la sua mancata considerazione non vizia l’ordine demolitorio. Le spese sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre IVA e CPA ove dovute.

Norme richiamate

  • artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985

    La pendenza del procedimento di condono non consente la realizzazione di opere ulteriori o modificative sul manufatto abusivo oggetto della domanda, salvo interventi necessari alla conservazione dell’immobile.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario determina la trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione costituisce espressione di potere vincolato e doveroso in presenza di opere abusive realizzate in assenza del titolo edilizio richiesto.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è valutabile nella fase esecutiva e non costituisce, di per sé, un motivo di illegittimità dell’ordine demolitorio.

  • d.lgs. 42/2004

    L’assenza dell’autorizzazione paesaggistica costituisce un’autonoma ragione giustificativa dell’intervento repressivo richiamata nell’ordinanza.

  • d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disciplina del condono edilizio è richiamata nel quadro normativo applicabile alla domanda di sanatoria pendente.

Massime di principio

  • In pendenza di una domanda di condono edilizio, il manufatto abusivo deve permanere nella consistenza materiale oggetto di regolarizzazione; sono ammissibili soltanto gli interventi strettamente necessari alla sua integrità e conservazione, mentre le opere ulteriori o modificative restano abusive e possono essere legittimamente assoggettate a demolizione.
  • La valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e riferita all’immobile o al complesso immobiliare unitariamente considerato; il frazionamento materiale o funzionale delle singole opere non consente di eludere la valutazione del loro impatto complessivo sul territorio.
  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere contestate, senza necessità di una specifica ponderazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
  • Quando un provvedimento repressivo è sorretto da più motivazioni autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, la fondatezza di una sola di esse è sufficiente a conservarne l’efficacia e comporta l’assorbimento delle censure rivolte alle altre ragioni giustificative.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria costituisce una valutazione propria della fase esecutiva successiva all’ordine demolitorio e la sua mancata considerazione nell’ordinanza non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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