Circolare numero 252 del 30-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il contributo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e in godimento dell'indennità di mobilità, nonché nei casi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Vengono precisati importo, durata massima, criteri di calcolo in presenza di assenze non retribuite, limiti legati all'età del lavoratore e alle aree territoriali agevolate, nonché le cause di esclusione. La circolare descrive inoltre la procedura per ottenere l'autorizzazione e le modalità di conguaglio sul modello DM10/2, con i relativi codici di nuova istituzione.
Contributo per l'assunzione di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991
Contributo per l'assunzione di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991
La circolare disciplina il beneficio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità oppure che trasformano determinati rapporti a termine in rapporti a tempo pieno e indeterminato. Vengono precisati requisiti, misura del contributo, durata massima, modalità di calcolo, procedura di autorizzazione e regole per il conguaglio.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il beneficio spetta al datore di lavoro che, pur non essendovi tenuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991, assuma a tempo pieno e indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e in godimento dell'indennità di mobilità al momento dell'assunzione. La medesima agevolazione è riconosciuta anche quando un rapporto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi e instaurato attingendo dalle liste di mobilità, venga trasformato a tempo pieno e indeterminato.
Misura del contributo
Il contributo è pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto. L'erogazione riguarda esclusivamente i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Criteri di calcolo nei mesi parzialmente non retribuiti
Se il lavoratore è retribuito per l'intero mese, il contributo spetta per intero. In caso di giornate non retribuite, ad esempio per sciopero, malattia, maternità o altri eventi, l'importo mensile va riproporzionato dividendo l'importo mensile per i giorni di calendario del mese e sottraendo il prodotto ottenuto per le giornate non retribuite. Sono considerate retribuite anche le giornate per le quali sia stato corrisposto un emolumento ridotto. In ogni caso, il credito aziendale non può superare l'importo della retribuzione corrisposta nel mese di riferimento, incluse le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Durata massima del beneficio e decorrenza
Il contributo decorre dal giorno dell'assunzione o, nei casi previsti, dalla data di trasformazione del rapporto. La durata ordinaria è di 12 mesi. Essa si eleva a 24 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni alla data dell'assunzione. La durata arriva a 36 mesi per i lavoratori over 50 assunti da aziende operanti nelle aree indicate dal DPR 6 marzo 1978, n. 218, o in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, purché il lavoratore sia residente in una delle suddette aree o circoscrizioni.
La circolare chiarisce che il beneficio si interrompe nel giorno corrispondente alla scadenza del periodo agevolato, antecedente quello di inizio dell'erogazione. Pertanto, allo scadere dell'arco temporale di spettanza, il contributo cessa anche se non è stato integralmente fruito per la presenza di periodi non retribuiti.
Limiti ulteriori e cause di cessazione
Il beneficio non può comunque eccedere la durata residua dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, durata da determinarsi in relazione alla decorrenza originaria dell'indennità e detraendo i periodi già fruiti al momento dell'assunzione. Inoltre, il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia, in applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991.
Sono esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, entro un anno dalla cessazione del rapporto, riassumano il medesimo dipendente già licenziato per riduzione di personale. Il comma 4 non si applica inoltre ai giornalisti.
Procedura per ottenere l'autorizzazione
L'azienda che ritiene di avere titolo al contributo deve presentare domanda per ciascun lavoratore all'Ufficio Riscossione Contributi della sede presso cui effettua gli adempimenti contributivi, utilizzando il modello Mod. Contr. 223/1. Alla domanda va allegato il nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego.
Nel caso di trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve allegare anche la documentazione attestante la trasformazione e la copia della comunicazione effettuata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, secondo quanto richiamato dalla circ. n. 260 del 12 novembre 1991.
L'Ufficio che riceve la domanda verifica, presso l'Ufficio Prestazioni competente, i dati necessari per accertare il diritto e la durata del contributo. In caso di esito positivo rilascia l'autorizzazione Mod. Contr. 223/2, valida per l'intero periodo spettante e da rinnovare dal 1 gennaio di ciascun anno eventualmente compreso nel periodo agevolato.
Conguaglio sul modello DM10/2
Le aziende autorizzate possono recuperare il credito tramite conguaglio sul modello DM10/2. Le posizioni autorizzate sono contrassegnate con il codice di autorizzazione "5T", con il significato di "Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della legge 223/91".
Per il conguaglio le aziende devono:
- indicare gli importi spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduti dal codice "L400" e dalla dicitura "CONG. ART. 8,4 L. 223/91";
- indicare gli importi spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduti dal codice "L401" e dalla dicitura "ARR. CONG. ART. 8,4 L. 223/91".
A fini di controllo, la procedura di gestione dei modelli DM10 genera una lista mensile delle aziende che hanno operato il conguaglio delle somme in questione.
Punti principali
Presupposti per il beneficio
Il contributo spetta ai datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 8, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con contratto a tempo pieno e indeterminato, purché al momento dell'assunzione il lavoratore sia in godimento dell'indennità di mobilità. Il beneficio è riconosciuto anche in caso di trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato di un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurato attingendo dalle liste di mobilità.
Misura e durata del contributo
Il contributo è pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore e può essere corrisposto solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione. La durata massima è di 12 mesi, elevata a 24 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni alla data dell'assunzione e a 36 mesi per i lavoratori over 50 assunti da aziende operanti nelle aree del DPR n. 218/1978 o in circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, se residenti nelle medesime aree o circoscrizioni.
Criteri di calcolo e limiti
In presenza di giornate non retribuite, il contributo mensile va ridotto pro quota dividendo l'importo mensile per i giorni di calendario del mese e sottraendo il quoziente moltiplicato per le giornate non retribuite. Sono considerate retribuite anche le giornate con emolumento ridotto. L'importo a credito dell'azienda non può comunque superare la retribuzione corrisposta al lavoratore nel corrispondente mese dell'anno, comprese eventuali competenze ultramensili pro quota.
Decorrenza, scadenza e cessazione del beneficio
Il contributo decorre dal giorno dell'assunzione o della trasformazione del rapporto e cessa allo spirare del periodo massimo spettante, calcolato in relazione alla durata annuale, biennale o triennale prevista, anche se non interamente fruito per periodi non retribuiti. In ogni caso il beneficio non può superare la durata residua dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore e cessa comunque dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
Esclusioni
Sono esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, entro un anno dalla cessazione del rapporto, riassumano il medesimo dipendente precedentemente licenziato per riduzione di personale. Il comma 4 dell'art. 8 non si applica ai giornalisti.
Domanda, autorizzazione e conguaglio
Il datore di lavoro deve presentare domanda per ciascun lavoratore all'Ufficio Riscossione Contributi della sede competente, utilizzando il modello Mod. Contr. 223/1 e allegando il nulla-osta all'avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego. In caso di trasformazione del contratto a termine, va allegata anche la documentazione attestante la trasformazione e la comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego. L'ufficio verifica i dati presso l'Ufficio Prestazioni e, se l'esito è positivo, rilascia l'autorizzazione Mod. Contr. 223/2, valida per l'intero periodo agevolato e da rinnovare dal 1 gennaio di ciascun anno compreso nel periodo. Le aziende autorizzate possono conguagliare i crediti sul DM10/2, con codice di autorizzazione 5T e con i codici L400 per i periodi correnti e L401 per quelli anteriori all'autorizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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