Cassazione Civile, Ordinanza n. 37714/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
L'ente previdenziale aveva insinuato tempestivamente al passivo un credito per contributi non versati relativi al mese di aprile 2012, assumendo che la società in bonis svolgesse attività agricola; quel credito era stato ammesso. In seguito, a seguito di un accertamento ispettivo e della variazione dell'inquadramento previdenziale da impresa agricola a impresa industriale, l'ente presentava una domanda tardiva per gli stessi contributi, ma riferiti al periodo dal 1 giugno 2008 al 30 aprile 2012. Il tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo ritenendo che il giudicato endofallimentare formatosi sulla prima ammissione precludesse la nuova domanda tardiva. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 101 l.fall. e dell'art. 2909 c.c., nonché dei principi sulla individuazione di petitum e causa petendi, sostenendo in sostanza che la domanda tardiva riguardava un credito diverso, per periodo temporale differente, rispetto a quello già ammesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudicato endofallimentare precludesse soltanto la riproposizione della domanda tardiva relativa alla medesima mensilità di aprile 2012, già oggetto di ammissione tempestiva, ma non anche quella riferita alle mensilità precedenti dal 1 giugno 2008 al 30 aprile 2012, per le quali non era formato alcun giudicato. Ha quindi respinto il primo motivo, accolto il secondo, cassato il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 96 l.fall.
Richiamato come norma violata; la Corte la colloca nel tema dell'insinuazione al passivo e dei limiti del giudicato endofallimentare sulla domanda di ammissione del credito.
art. 101 l.fall.
Richiamato come norma violata; la Corte lo collega alla domanda tardiva di insinuazione al passivo e alla sua ammissibilità solo se riferita a un credito diverso per petitum e causa petendi.
art. 2909 c.c.
Utilizzato per affermare che il giudicato formatosi sulla domanda tempestiva preclude la nuova insinuazione solo per il medesimo credito già deciso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare il giudicato endofallimentare impedisce la riproposizione, anche in via tardiva, di una domanda avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi di una domanda già decisa.
- Ai fini dell'identità della domanda di insinuazione al passivo, il rapporto sottostante non rileva in astratto: ciò che conta sono i fatti costitutivi specificamente dedotti, compreso il segmento temporale cui il credito si riferisce.
- Nel medesimo rapporto possono coesistere crediti distinti riferiti a periodi diversi; perciò la preclusione non opera automaticamente quando la nuova domanda concerne mensilità o archi temporali differenti da quelli già ammessi.
- La domanda tardiva è ammissibile quando si fonda su un credito diverso, per fatti costitutivi o per periodo di maturazione, rispetto a quello oggetto di domanda tempestiva già definita.
- L'eventuale frazionamento ingiustificato della pretesa può incidere sulle spese, ma non trasforma in identica una domanda che sia sostanzialmente diversa per oggetto o per fatto costitutivo.
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