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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38586/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi al fine di evadere l'obbligazione tributaria. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato le sue condizioni economiche disagiate ai fini di una ulteriore riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, avendo la Corte territoriale già esaminato la deduzione difensiva sulle condizioni economiche disagiate ed escluso ulteriori riduzioni della pena. In particolare, il giudice d'appello aveva valorizzato la natura reiterata e particolarmente lesiva per l'erario del reato, nonché l'assenza di condotte riparatorie anche solo simboliche, applicando poi la riduzione per le attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Indica il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale al fine di evadere l'obbligazione tributaria.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute con riduzione della pena di mesi sei.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il trattamento sanzionatorio è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale; non è consentito un riesame del merito della quantificazione della pena se la motivazione del giudice territoriale è congrua.
  • La richiesta di ulteriore diminuzione della pena non può essere accolta quando il giudice di merito abbia già valutato la deduzione difensiva e abbia motivatamente valorizzato la gravità del reato, la sua reiterazione e l'assenza di condotte riparatorie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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