Cassazione Penale, Ordinanza n. 11538/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2025. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando un difetto di motivazione e contestando l'accertamento della condotta di reato. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è generica e non si confronta realmente con la motivazione di appello, la quale aveva già spiegato in modo congruo il nesso tra la minaccia e l'atto d'ufficio consistente nell'identificazione dell'imputato durante un'ispezione del luogo di lavoro. Il ricorso si limita, in sostanza, a riproporre le medesime questioni già esaminate in appello, senza evidenziare un effettivo errore logico o giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e che la sentenza di appello fosse adeguatamente e logicamente motivata sul punto decisivo della correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio compiuto nel contesto dell'ispezione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve essere specifica e circostanziata: la mera affermazione di genericità o insufficienza motivazionale, se non si confronta con le ragioni della decisione, è inammissibile.
- Quando la sentenza di appello dà conto in modo congruo della correlazione tra la minaccia e l'atto d'ufficio, la relativa valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se logicamente e adeguatamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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