Sentenza n. 268/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 33/2023, resa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina nel giudizio iscritto al R.G. 180/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di Euro 299,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi e spese accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del Giudice di Pace, non impugnata e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la restituzione di Euro 299,00 per ciascun attore, oltre agli interessi legali richiesti e alle spese. Dopo il pagamento delle sole spese legali, il Ministero ha corrisposto nelle more del giudizio la sorte capitale e Euro 31,99 per interessi per ciascun ricorrente. I ricorrenti hanno quindi chiesto di accertare il residuo inadempimento, quantificato negli interessi ancora dovuti secondo i criteri indicati negli atti di citazione e recepiti dal giudicato, nonché nel rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza pari a Euro 205,18. Hanno inoltre domandato il riconoscimento di un maggior danno, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha ritenuto rituale l'azione, essendo stata proposta per una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, nel rispetto del termine decennale, dei termini processuali e del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento della sorte capitale di Euro 299,00 e di Euro 31,99 per interessi per ciascun ricorrente. Ha però accertato il persistente parziale inadempimento del Ministero quanto agli ulteriori interessi dovuti: il giudicato rinviava alle domande contenute negli atti di citazione, che prevedevano il calcolo degli interessi secondo l'art. 2033 c.c., al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. dal 27 aprile 2021 sino al giorno precedente la notificazione della citazione e, successivamente, al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il pagamento effettuato dall'amministrazione è stato pertanto ritenuto insufficiente. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza, trattandosi di spesa accessoria avente titolo nello stesso provvedimento giudiziale e funzionale alla sua esecuzione. Sono state invece respinte le domande relative a ulteriori interessi e rivalutazione per maggior danno, per mancata prova del danno ulteriore, e alla penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua poiché la sorte capitale era stata pagata nelle more del giudizio. Il Ministero è stato ordinato di completare l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Il maggior danno conseguente alla mancata esecuzione deve essere provato; nel caso concreto la prova non è stata fornita.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L'azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro il termine decennale.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione, ma nel caso concreto è stata esclusa perché manifestamente iniqua.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Impone, per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 2033 c.c.
Costituisce il fondamento della restituzione dell'indebito oggettivo e degli interessi sulla somma restitutoria.
art. 1284, comma 1, c.c.
È stato richiamato per il calcolo degli interessi legali dal 27 aprile 2021 sino al giorno precedente la notificazione della citazione.
art. 1284, comma 4, c.c.
È stato richiamato per il calcolo degli interessi successivi al periodo anteriore alla notificazione della citazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
Il principio dell'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente è stato applicato analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali identificativi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati il termine decennale per la proposizione dell'azione, i termini processuali applicabili e il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando il giudicato condanna l'amministrazione al pagamento di una somma oltre agli interessi "come da domande", la portata della condanna deve essere ricostruita attraverso il contenuto delle domande recepite dal giudicato; il pagamento degli interessi calcolati secondo criteri diversi determina un adempimento solo parziale.
- Le spese di registrazione, esame, copia e notificazione della sentenza, nonché le spese relative ad atti accessori funzionali all'esecuzione del titolo, sono dovute se hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; restano invece escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive diverse dall'ottemperanza, non funzionali all'introduzione del relativo giudizio.
- La domanda di maggior danno ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. non può essere accolta in assenza di prova concreta del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi riconosciuti dal giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete e dell'intervenuto pagamento della sorte capitale, risulti manifestamente iniqua.
- In caso di persistente inottemperanza a un ordine di esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice; tale attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso autonomo.
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