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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15341/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI notificati a un’azienda sanitaria, proprietaria di un immobile già destinato a sede di ospedale, per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, annullando l’accertamento per il 2008 per decadenza del potere impositivo e le sanzioni per il 2009 e 2010. In appello la CTR Veneto aveva confermato la decisione, ritenendo, da un lato, che il Comune conoscesse già l’inutilizzo dell’immobile e quindi non fosse dovuta la dichiarazione ICI per il 2008, con conseguente decadenza e disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; dall’altro, che per l’esenzione ICI ex art. 7 d.lgs. n. 504/1992 fosse necessaria l’utilizzazione diretta e immediata dell’immobile per finalità istituzionali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: motivazione apparente della sentenza, violazione delle regole processuali sulle difese in appello, violazione della norma sulla decadenza dell’accertamento ICI, e illegittima disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’erronea esclusione dell’esenzione IMU per le annualità 2012-2015 ai sensi dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011. Successivamente, però, il ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, intervenuta a definizione bonaria del contenzioso tra le parti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate integralmente in base all’accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Non vi è stata dunque decisione sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura di motivazione apparente, senza decisione nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione apparente, ma non esaminato nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione, senza pronuncia di merito.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato come norma processuale sulla produzione delle difese in giudizio tributario, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 1, comma 161, l. n. 206/2006

    Richiamato dal ricorrente principale come norma sulla decadenza del potere impositivo, senza decisione di legittimità sul punto.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma non esaminato nel merito.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    Invocato nel ricorso incidentale per l’esenzione IMU, senza esame nel merito per l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ribadisce che l’ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni esame sul merito delle censure proposte.
  • L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, perché la disposizione è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, restano prive di decisione le questioni sostanziali e processuali dedotte con ricorso principale e incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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