Sentenza n. 1452/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 7270/2024 del 4 novembre 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 7270/2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha domandato l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha fornito elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, rilevando l'inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato e l'assenza di ragioni ostative dedotte dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, ulteriore rispetto agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto. Il giudice ha ritenuto che, anche dopo l'insediamento del commissario, l'amministrazione conservi il potere di adempiere, in una situazione di esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora; la misura deve essere determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua, secondo la sentenza, la struttura ministeriale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando tale misura sia funzionale a indurre l'amministrazione all'adempimento e non risulti manifestamente iniqua.
- Ai fini della quantificazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata allo scadere del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; la penalità cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, pur dopo l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere concorrente con quello commissariale.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo proporzionato all'importo dovuto in base al giudicato; nella fattispecie, il limite è stato individuato nel 10%, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica del privato.
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