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Ordinanza

Ordinanza n. 4063/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 febbraio 2025, aperto alle ore 14:30 e chiuso alle ore 16:40, relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ad opera della sottocommissione n. 20 istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- e 2 costituita in -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l'elaborato del ricorrente, contraddistinto dal n. busta 843; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul sito internet del Ministero in data 9/4/2025; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di una prova scritta dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del punteggio insufficiente e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione esaminatrice che, nella seduta del 19 febbraio 2025, ha attribuito al suo elaborato il punteggio di 14/30, nonché il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali della sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti contro la valutazione della prova. La questione processuale esaminata riguarda invece l'applicabilità, anche a questo giudizio, delle disposizioni legislative concernenti il differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame e la possibilità di sospendere impropriamente il processo in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione analoga già sollevata in altro giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla legittimità della valutazione dell'elaborato né sulla non ammissione alle prove orali. Ha rilevato che nel diverso giudizio R.G. n. 1509/2025 è stata sollevata, per contrasto con l'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della l. n. 18/2024, nella parte relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina applicabile anche alla sessione 2024 dell'esame forense. Poiché le medesime norme devono essere applicate nel presente giudizio, il Collegio ha prospettato la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ha tuttavia ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., concedendo alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla prospettata sospensione e sulla possibilità di intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale. La decisione sulla sospensione è stata riservata alla scadenza del termine. Le generalità del ricorrente sono state oscurate per ragioni di tutela della dignità e dei diritti della parte.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    La disposizione, unitamente alla legge di conversione, è indicata come norma della cui applicazione dipende il giudizio e la cui legittimità costituzionale è stata contestata in un giudizio analogo, con riferimento al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame forense anche per la sessione 2024.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    La legge di conversione del decreto-legge n. 215/2023 è ricompresa nella questione di legittimità costituzionale già sollevata nel giudizio analogo.

  • art. 3 Cost.

    È il parametro costituzionale rispetto al quale, nel giudizio R.G. n. 1509/2025, la questione relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame forense è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

  • art. 46 legge 2012 n. 47

    La disposizione è richiamata quale disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle norme oggetto della questione di costituzionalità.

  • art. 295 c.p.c.

    È indicato quale base normativa per la prospettata sospensione impropria del presente giudizio in attesa della definizione della questione costituzionale rilevante per la causa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, secondo il percorso argomentativo dell'ordinanza, il previo contraddittorio delle parti sulla prospettata sospensione impropria.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato con riguardo alla sospensione del giudizio nel quale la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata e alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un giudizio dipende dall'applicazione delle medesime norme la cui legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio, il giudice può prospettare la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma non può disporla senza previo contraddittorio.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; il giudice deve concedere un termine per consentire alle parti di interloquire sulla sospensione e, ove rilevante, sulla partecipazione al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
  • La decisione sulla sospensione impropria può essere riservata dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di memorie sul punto.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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