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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1811

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1811 della Commissione, del 24 luglio 2026, relativo all’autorizzazione dell’eugenolo e del trans-anetolo come additivi per mangimi destinati a pollame e uccelli ornamentali e al rinnovo dell’autorizzazione del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica come additivo per mangimi destinati a uccelli ornamentali, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452

Normativa europea32026R1811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’eugenolo estratto da foglie di Eugenia caryophyllata Thunberg e il trans-anetolo da sintesi chimica o da estrazione dall’anice stellato come aromatizzanti per mangimi destinati a pollame e uccelli ornamentali, fissando condizioni d’uso, tenori massimi e misure di protezione per gli utilizzatori. Rinnova inoltre l’autorizzazione del trans-anetolo sintetico per gli uccelli ornamentali e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 per distinguere chiaramente le diverse origini del trans-anetolo. Sono previste disposizioni transitorie per lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento dell’etichettatura.

Autorizzazione e rinnovo dell’autorizzazione di eugenolo e trans-anetolo come additivi per mangimi destinati a pollame e uccelli ornamentali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, di additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti a base di eugenolo e trans-anetolo. L’autorizzazione concerne il pollame e gli uccelli ornamentali; per il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica è previsto il rinnovo per gli uccelli ornamentali, mentre il trans-anetolo prodotto mediante estrazione dall’olio di pino, già autorizzato, viene modificato nell’allegato del regolamento (UE) 2022/1452. Sono previste misure transitorie per prodotti e mangimi già etichettati prima del 16 agosto 2026.

Autorizzazione dell’eugenolo e del trans-anetolo come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1811 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, autorizzando nuovi impieghi di eugenolo e trans-anetolo per pollame e uccelli ornamentali e rinnovando una preesistente autorizzazione per il trans-anetolo sintetico destinato agli uccelli ornamentali. La Commissione fonda la scelta sul parere EFSA del 19 marzo 2025, sulle valutazioni relative alla sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sull’esigenza di mantenere l’effetto aromatizzante senza favorire effetti zootecnici oltre il livello autorizzato.

Contesto normativo e motivazioni

La base giuridica è l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. Nei considerando si precisa che gli additivi in questione erano già stati autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 per altre specie, e che la nuova domanda riguarda diverse origini di eugenolo e trans-anetolo. La Commissione ritiene opportuno trattare la domanda relativa al trans-anetolo sintetico per uccelli ornamentali come rinnovo, poiché l’additivo è lo stesso già autorizzato in precedenza.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte, l’eugenolo estratto da foglie essiccate di Eugenia caryophyllata Thunberg o dall’essenza di foglie e il trans-anetolo sintetico o estratto dall’anice stellato sono sicuri per le specie avicole da ingrasso a 25 mg/kg di mangime completo e molto improbabili da causare effetti nocivi negli uccelli longevi e da riproduzione fino a tale livello; tali conclusioni sono estese alle specie minori fisiologicamente affini. L’Autorità ha inoltre ritenuto i due additivi sicuri per consumatori e ambiente, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori non protetti, in particolare per l’esposizione a metileugenolo ed estragolo, e ha concluso che i prodotti sono sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Per questo il regolamento impone misure di gestione del rischio e dispositivi di protezione individuale.

Struttura delle autorizzazioni e specie interessate

L’allegato I contiene tre autorizzazioni distinte: eugenolo (2b04003i) per pollame e uccelli ornamentali; trans-anetolo sintetico (2b04010) per pollame; trans-anetolo estratto dall’anice stellato (2b04010i) per pollame e uccelli ornamentali. L’allegato II rinnova il trans-anetolo sintetico per gli uccelli ornamentali. Per tutte le autorizzazioni il tenore massimo è fissato a 25 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Prescrizioni tecniche di impiego ed etichettatura

Per tutti gli additivi è richiesto l’impiego mediante premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Per l’eugenolo è vietato l’uso simultaneo con l’additivo 4d18; in ogni caso, l’uso combinato con altri additivi è ammesso solo se il tenore di metileugenolo nelle materie prime e nei mangimi composti resta inferiore a quello risultante dall’uso dell’additivo con il tenore più elevato di metileugenolo tra quelli autorizzati. Per il trans-anetolo estratto dall’anice stellato l’uso simultaneo con altri additivi è subordinato alla medesima logica, ma riferita all’estragolo.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. Per l’eugenolo estratto da foglie o essenza di foglie è inoltre indicato che l’additivo è irritante per gli occhi.

Modifica del regolamento (UE) 2022/1452 e chiarezza terminologica

L’allegato III sostituisce nell’allegato del regolamento (UE) 2022/1452 la voce relativa al trans-anetolo 2b04010 prodotto mediante estrazione dall’olio di pino. Per tale voce si introduce un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo per tutte le specie animali diverse da pollame, uccelli ornamentali e pesci. La Commissione dispone anche che, per semplificare l’etichettatura, la denominazione da utilizzare sia "trans-anetolo" e non il sinonimo chimico. La differenziazione tra le diverse origini del trans-anetolo serve a evitare confusione regolatoria e a riflettere le diverse caratteristiche di composizione, in particolare la possibile presenza di estragolo o la diversa gestione dei limiti per gli uccelli ornamentali.

Misure transitorie

L’articolo 4 prevede una disciplina di salvaguardia per le scorte già prodotte ed etichettate prima del 16 agosto 2026. L’additivo e le premiscele possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 16 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 16 agosto 2028.

Durata dell’autorizzazione

Gli allegati I e II indicano come fine del periodo di autorizzazione il 16 agosto 2036 per le nuove autorizzazioni e per il rinnovo del trans-anetolo sintetico per uccelli ornamentali. L’allegato III, relativo al trans-anetolo da olio di pino, riporta invece il 22 settembre 2032 come fine del periodo di autorizzazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dei nuovi additivi

L’articolo 1 autorizza, alle condizioni degli allegati, le sostanze indicate nell’allegato I come additivi per mangimi della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "aromatizzanti". Si tratta di eugenolo (2b04003i) da estrazione da foglie essiccate di Eugenia caryophyllata Thunberg o da essenza di foglie, trans-anetolo (2b04010) da sintesi chimica e trans-anetolo (2b04010i) da estrazione dalle foglie o dai frutti dell’anice stellato.

Rinnovo dell’autorizzazione del trans-anetolo sintetico per uccelli ornamentali

L’articolo 2 rinnova l’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato II, cioè il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica (2b04010), per gli uccelli ornamentali, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Modifica del regolamento (UE) 2022/1452

L’articolo 3 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 secondo l’allegato III del presente regolamento. La modifica riflette la distinzione tra trans-anetolo da sintesi chimica e trans-anetolo estratto dall’olio di pino, sostituisce la denominazione con "trans-anetolo" e adegua l’autorizzazione per le diverse specie.

Misure transitorie per il trans-anetolo autorizzato nel 2022

L’articolo 4 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, dell’additivo 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene (sinonimo di trans-anetolo) e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 16 febbraio 2027 secondo le norme previgenti. Per mangimi composti e materie prime destinate ad animali da produzione alimentare il termine è il 16 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 16 agosto 2028, purché prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2026.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute animale

Testo integrale

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