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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40962/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso tributario, poiché la lite è stata definita in via sopravvenuta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010, emessi per omessa indicazione nel quadro RW di capitali detenuti all'estero. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 17 e 24 della Convenzione tra Italia e Federazione Russa contro le doppie imposizioni. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; l'Agenzia ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto della regolarità della definizione.

Norme richiamate

  • art. 4 Convenzione Italia-Federazione Russa del 9 aprile 1996

    Richiamato dall'Agenzia come norma convenzionale asseritamente violata nella disciplina della tassazione dei capitali detenuti all'estero; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione.

  • art. 17 Convenzione Italia-Federazione Russa del 9 aprile 1996

    Richiamato dall'Agenzia a fondamento del motivo di ricorso; nessuna interpretazione di merito è resa per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 24 Convenzione Italia-Federazione Russa del 9 aprile 1996

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte non affronta il tema sostanziale.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    Usato dal contribuente per chiedere la sospensione e per la successiva definizione della controversia; la presentazione dell'istanza di definizione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992

    È la base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio nel processo tributario quando sopravviene la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio tributario di cassazione, sopravviene una valida definizione agevolata della controversia da parte del contribuente, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere, una volta accertata la regolarità della definizione della lite, impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure relative agli avvisi di accertamento.
  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della pretesa fiscale costituisce fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare l'interesse delle parti alla decisione della controversia in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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