Cassazione Penale, Sentenza n. 2581/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Torino che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. di Ivrea nei confronti di Fabio Demarco per rapina aggravata. Il riesame aveva motivato l'annullamento rilevando la scarsa qualità delle immagini prodotte ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., ritenendo che tali immagini non consentissero una autonoma stima della gravità indiziaria. Il PM ha censurato l'ordinanza per errore di diritto e vizio di motivazione, chiedendo che si tenesse conto anche delle annotazioni di p.g. e dei sequestri e non soltanto delle immagini, mentre il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: il Pubblico ministero non ha indicato nel ricorso le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che giustificherebbero il mantenimento della misura (requisito necessario salvo che non operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.). La Corte ha ritenuto preclusa la disamina in fatto e merito sulla gravità indiziaria in questa sede di legittimità e ha osservato che, anche ammettendo le doglianze sul piano probatorio, l'accoglimento del solo profilo relativo alla gravità indiziaria non condurrebbe comunque al ripristino della misura, con conseguente carenza di interesse del ricorrente. Per tale motivo il ricorso è stato respinto come inammissibile; non sono state disposte statuizioni sulle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in ragione della qualità pubblica della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il riferimento alle immagini trasmesse ai sensi di tale norma come elemento posto a corredo della valutazione indiziaria; il Tribunale per il riesame ha dato rilievo negativo alla bassa qualità delle immagini nel giudicare insufficiente la gravità indiziaria
art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.
Richiamate dal PM come norme attinenti alla valutazione degli indizi e all'accertamento in ordine ai reati contestati; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione perché ha escluso l'ammissibilità del ricorso per difetto di interesse
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura del PM con riferimento alla necessità di corretta motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che le doglianze attengono al merito motivazionale, non sindacabile per carenza di interesse del ricorrente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che, non trovandosi il caso nella sfera di operatività della presunzione ivi prevista, il PM doveva comunque indicare espressamente le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per evitare l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle spese: la Corte ha escluso statuizioni sulle spese processuali in favore della parte resistente in ragione della qualità pubblica del ricorrente
Massime di principio
- Quando il Pubblico ministero impugna davanti alla Cassazione un'ordinanza di riesame che ha escluso la gravità indiziaria, deve indicare nel ricorso le ragioni concrete e attuali che giustificano le esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Se il giudice di riesame annulla una misura per carenza di gravità indiziaria a motivo della insufficiente qualità di un elemento probatorio (es. immagini), il PM dovrebbe integrare il ricorso con altri atti o documenti della polizia giudiziaria che spieghino e contestualizzino quegli elementi iconografici.
- La Corte di legittimità, in sede di controllo sull'ammissibilità, non entra nel sindacato di merito sugli aspetti valutativi (vizio di motivazione o apprezzamento degli indizi) se manca l'interesse concreto dell'impugnante; le censure meritorie vanno prospettate in appello/riesame o corredate da motivazioni sull'attualità della cautela.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (quando applicabile) può evitare l'onere del PM di dimostrare separatamente l'attualità delle esigenze cautelari; in assenza di tale presunzione l'onere sussiste.
- Per aumentare le chances di successo, il PM dovrebbe nel ricorso specificare come l'accoglimento porterebbe materialmente al ripristino della misura o comunque dimostrare l'effettiva lesione di interessi cautelari per evitare l'inammissibilità per carenza di interesse.
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