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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06506/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione di un’ATI da una gara pubblica di appalto, esclusione che l’attrice attribuiva a una dichiarazione non corretta resa dalla società convenuta in ordine ai requisiti di partecipazione. La domanda di risarcimento era stata inizialmente accolta dal tribunale, poi rigettata in appello, quindi la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio; nel giudizio di rinvio la domanda era stata nuovamente accolta con liquidazione equitativa del danno in euro 1.000.000. La società convenuta ricorre per cassazione con quattro motivi: con i primi due deduce nullità della sentenza e violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la corte di rinvio abbia erroneamente ritenuto coperta da giudicato interno la questione dell’an debeatur e, comunque, non si sia uniformata al principio di diritto della precedente cassazione, omettendo di esaminare le contestazioni sulla propria responsabilità; con il terzo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per indebita sovrapposizione tra aliunde perceptum e an debeatur; con il quarto deduce violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. per avere la corte applicato in modo aprioristico la liquidazione equitativa del danno senza adeguato onere probatorio in capo alla danneggiata.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi, ritenendo che non si fosse formato alcun giudicato interno sulla sussistenza della responsabilità della società convenuta, perché la relativa questione era stata solo dichiarata assorbita nel precedente giudizio di legittimità e, dunque, doveva essere nuovamente esaminata nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata viene cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto restano assorbiti perché attinenti al quantum debeatur, che potrà essere valutato solo dopo la decisione sull’an debeatur.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere che possa formarsi giudicato interno su una questione non decisa nel merito ma solo dichiarata assorbita.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel medesimo contesto: il giudicato presuppone una decisione di merito sulla questione, che qui mancava.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e riesaminare le questioni non decise perché assorbite.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi sul riparto dell’onere della prova; la Corte rileva che tali censure restano assorbite perché presuppongono la previa decisione sull’an debeatur.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato rispetto alla liquidazione equitativa del danno, ma la censura resta assorbita per la mancata decisione preliminare sull’an debeatur.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • La questione dichiarata assorbita in sede di legittimità non si forma in giudicato interno e deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio, se resta logicamente rilevante ai fini della decisione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve decidere tutte le domande ed eccezioni non coperte da giudicato, sulla base delle conclusioni già formulate nelle fasi di merito, senza limitarsi ai soli profili espressamente riproposti quando la questione risulti comunque devoluta.
  • Le questioni sul quantum debeatur sono logicamente subordinate alla previa decisione sull’an debeatur; se il giudice di rinvio omette di pronunciarsi sulla responsabilità, le censure attinenti alla quantificazione del danno restano assorbite.
  • La liquidazione equitativa del danno non può prescindere dalla preliminare verifica dell’esistenza del diritto al risarcimento e dal corretto riparto dell’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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