Cassazione Penale, Sentenza n. 35179/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di revoca (ex tunc) della confisca di un immobile, sostenendo che nuovi atti notarili dimostrerebbero che l'immobile apparteneva pro quota alla stessa sin dagli anni '90/1994 e non a Mangeruca Costantino, soggetto proposto a cui la confisca era stata imputata. Ha censurato la valutazione della Corte in violazione degli artt. 192 e 630 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere le scritture notarili non idonee a costituire "prova nuova" ai fini della revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rimedio applicabile alla misura di prevenzione fosse la revoca ex art. 7 legge n. 1423/1956 (e non la revocazione di cui all'art. 28 D.Lgs. n.159/2011) perché la misura era stata adottata prima del 13/10/2011 e già proposta anteriormente. Ha confermato il principio che, in materia di confisca di prevenzione, la cosiddetta "prova nuova" deve essere realmente nuova (preesistente ma scoperta successivamente o sopravvenuta dopo il procedimento) e non può consistere in prove che erano deducibili e non dedotte nel procedimento originario, salvo impossibilità di deduzione per ragioni di forza maggiore. Nel caso concreto la produzione di un rogito notarile, a cui la ricorrente stessa aveva partecipato, non è stata considerata idonea a scardinare le valutazioni di fatto già compiute nei precedenti provvedimenti (compresa una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione che aveva accertato la disponibilità di fatto del bene da parte del proposto). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28 e art. 117 cit.)
Il decreto non si applica retroattivamente alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13/10/2011; se la proposta di applicazione della misura è stata formulata anteriormente a tale data, si continua ad applicare la disciplina previgente.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7)
Per le misure adottate anteriormente al d.lgs. n.159/2011 l'istanza di revoca ex tunc è disciplinata dall'art. 7 della legge n.1423/1956; la nozione di "prova nuova" rilevante per la revoca segue i limiti giurisprudenziali indicati.
Codice di procedura penale (artt. 192, 630, 606 lett. b) ed e))
Richiamati dalla ricorrente come parametri procedurali per censurare la decisione della Corte di Appello; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero fondate perché la presunta prova non è nuova né idonea a superare il giudicato.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione patrimoniale è stata proposta o adottata prima del 13/10/2011, non si applica il regime della revocazione del D.Lgs. n.159/2011 ma la revoca secondo la previgente legge (art.7 L.1423/1956).
- Per ottenere la revoca "ex tunc" di una confisca di prevenzione la prova invocata deve essere effettivamente nuova: o preesistente e scoperta dopo la definitività della misura, oppure sopravvenuta dopo il procedimento; non è "nuova" la prova che era deducibile nel procedimento originario ma non dedotta.
- Un atto notarile noto o comunque accessibile alla parte nel procedimento originario difficilmente potrà essere considerato prova nuova se la parte stessa vi ha partecipato o avrebbe potuto dedurlo allora.
- Non è possibile colmare, tramite indagini difensive successive, carenze dell'apparato probatorio già valutato nel procedimento di prevenzione se le informazioni erano deducibili all'epoca; ciò non vale solo se sussistono impedimenti di forza maggiore alla tempestiva deduzione.
- Se vi è già un giudicato o una valutazione definitiva circa la disponibilità di fatto del bene, la produzione di documenti formali sulla titolarità non necessariamente basta a travolgere la valutazione di fatto su cui si è basata la confisca.
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