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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30256/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di omicidio, concorso in delitto e reati connessi. Il ricorso censurava la motivazione del provvedimento di riesame ritenuta carente e congetturale sotto tre profili principali: 1) mancata spiegazione del movente e illegittima valorizzazione dell'estraneità del ricorrente alla vicenda debitoria [2011]; 2) ambiguità e insufficiente rilevanza probatoria delle intercettazioni ambientali e telefoniche richiamate dal Tribunale; 3) incoerenze e discrasie temporali nelle evidenze delle celle telematiche e nelle immagini di videosorveglianza che avrebbero reso non provata la presenza del ricorrente nell'area e nel tempo dell'omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al movente, osservando che l'estraneità del ricorrente alla vicenda debitoria non escludeva un suo coinvolgimento per vincoli di amicizia con gli altri indagati e che l'assenza del movente non pregiudica la gravità indiziaria quando gli indizi siano riconducibili all'imputato. Ha inoltre considerato infondata la censura sulle intercettazioni: il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente il valore indiziario delle captazioni che, integrate con altri elementi (contatti telefonici, tabulati, immagini di videosorveglianza e comportamenti successivi all'omicidio), risultavano gravi, precisi e concordanti. Per gli stessi motivi la censura sui dati delle celle telematiche è stata dichiarata priva di fondamento: la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rinnovata valutazione ermeneutica dei fatti e delle prove salvo manifesta illogicità. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola il procedimento del Tribunale del riesame; applicata per la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come parametro di censura della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata alla luce degli elementi probatori.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale del riesame per giustificare le esigenze cautelari a supporto della custodia: la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze in ragione dell'elevato disvalore delle condotte e delle tensioni/conseguenti rischi connessi al contesto del delitto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Citato per il principio che in cassazione è possibile dedurre il vizio di travisamento della prova ma non il travisamento del fatto; da ciò deriva il divieto per la Corte di rimettere in discussione la valutazione fattuale delle intercettazioni e delle celle se non per manifesta illogicità.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la responsabilità concorrente attribuita a Similia rispetto agli altri partecipanti.

  • art. 575 cod. pen.

    Articolo relativo al reato di omicidio, indicato tra le imputazioni a carico dell'indagato.

  • art. 576 cod. pen.

    Richiamato come eventuale circostanza aggravante connessa al reato di omicidio; posto nella rubrica delle contestazioni.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Richiamato nella rubrica dei capi per indicare l'ipotesi di associazione di tipo mafioso o rilevanti profili di associazione criminale, valorizzata nell'assetto accusatorio.

  • art. 411 cod. pen.

    Citato tra le norme di riferimento nella rubrica del capo B; inserito nel quadro delle imputazioni penali contestate.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Richiamato nella rubrica come riferimento a circostanze aggravanti che influenzano il quadro delle contestazioni.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4, 7

    Norme richiamate nei capi di imputazione (probabilmente relative a reati contro la persona o alla disciplina delle armi/mezzi usati); valorizzate come parte del quadro fattuale che compone le accuse.

Massime di principio

  • L'assenza di un movente chiaramente individuato non esclude la gravità indiziaria: se esistono indizi gravi, precisi e concordanti che collegano l'indagato al fatto, la carenza di movente non è di per sé sufficiente a escludere la misura cautelare.
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, se valutate dal giudice di merito come gravi, precise e concordanti, possono avere valore probatorio diretto anche senza riscontri esterni; la loro interpretazione è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • In sede di cassazione non è consentito rinnovare l'ermeneutica probatoria o riconsiderare globalmente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo violazioni manifeste della logica o del diritto.
  • I dati delle celle telematiche e le immagini di videosorveglianza costituiscono elementi di prova circostanziale che assumono rilievo se coerenti con il quadro indiziario complessivo; discrepanze formali negli orari non annullano automaticamente la ricostruzione se il complesso degli elementi è compatibile e congruo.
  • Per sostenere una misura cautelare personale occorre indicare nel provvedimento gli elementi fattuali che dimostrino il contributo dell'indagato alla fase ideativa o esecutiva del reato e, se trattasi di concorso, precisare la forma concreta della partecipazione in rapporto di causalità con l'evento.
  • La conferma di una misura cautelare si fonda su una valutazione complessiva e motivata degli indizi: contatti telefonici, comportamenti immediatamente antecedenti e successivi al reato, immagini e intercettazioni, letti con coerenza temporale e logica, possono integrare la gravità indiziaria necessaria.

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