Cassazione Penale, Ordinanza n. 39254/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda distinti ricorsi per cassazione proposti da sei imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 dicembre 2024. Nei confronti di cinque ricorrenti la decisione di appello era stata resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio. I ricorsi erano riferiti a diversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Per questi cinque imputati i ricorsi hanno contestato, in sostanza, profili non più deducibili in sede di legittimità dopo la rinuncia ai motivi di appello, incluso il tentativo di far valere condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi della pena non integranti illegalità. Quanto al sesto ricorrente, Salvatore Carpentieri, il ricorso mirava a rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle intercettazioni e del contributo prestato all'attività di spaccio, e censurava la motivazione sul trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con il rilievo della negativa personalità e dei precedenti penali richiamati dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i cinque imputati che avevano aderito al concordato in appello, ha ritenuto che in cassazione non potessero essere dedotte doglianze relative a motivi di appello rinunciati, né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi della pena che non integrassero un'illegalità della stessa. Per Salvatore Carpentieri, ha reputato i motivi non consentiti perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e perché la censura sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; una volta rinunciati alcuni motivi di gravame, essi non possono essere riproposti in cassazione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, quando il ricorso muove da motivi rinunciati nel concordato in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non può dedurre censure riferite ai motivi di appello espressamente rinunciati.
- Non è consentito in cassazione prospettare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando la doglianza si innesta su motivi rinunciati e non su un vizio autonomo deducibile nei limiti del giudizio di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle emergenze di merito; il controllo di legittimità resta limitato alla verifica di specifici travisamenti o vizi logico-giuridici dedotti nei termini consentiti.
- Le censure sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se la pena è illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, non invece per meri dissensi valutativi sulla quantificazione.
- Il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata rende il motivo inammissibile, specie quando la Corte di merito abbia valorizzato elementi specifici come precedenti penali e personalità dell'imputato.
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