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Sentenza

Sentenza n. 1785/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 61 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.02.2023.

Giustizia amministrativa202504514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 4 marzo 2024 e rimasta ineseguita. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente al beneficio della Carta del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'attribuzione della carta elettronica nominale del valore di 500 euro annui, nel rispetto dei vincoli di legge. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 27 ottobre 2025; inoltre, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Regolano, nel processo amministrativo, la condanna alle spese e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'eventuale onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza di un giudicato esecutivo e il suo mancato adempimento, e l'amministrazione non contesta specificamente l'inottemperanza, il giudice può dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • Decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione del giudicato, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti sostitutivi necessari all'attuazione del comando giudiziale.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di un titolo comportante obblighi di pagamento è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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