Cassazione Civile, Ordinanza n. 39121/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Un soggetto parte di un processo pendente dinanzi al Tribunale di Roma aveva chiesto la ricusazione del giudice istruttore; il Tribunale aveva rigettato l’istanza con ordinanza dell’8 luglio 2020. Contro tale provvedimento il ricusante ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., denunciando la violazione degli artt. 52 e 53 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché nel procedimento di ricusazione non gli sarebbe stato consentito di intervenire e interloquire e perché il Tribunale avrebbe deciso sulla base di una memoria illustrativa del magistrato ricusato. In memoria il ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto che il procedimento di ricusazione ha natura giurisdizionale e richiede il contraddittorio tra le parti del processo cui la ricusazione accede, ma ha ritenuto che l’ordinanza che rigetta l’istanza di ricusazione non sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, neppure per errores in procedendo, perché manca del requisito della definitività richiesto dall’art. 111, comma 7, Cost. Il vizio eventualmente derivante dall’incompatibilità del giudice può essere fatto valere come nullità della sentenza resa dal medesimo giudice nel processo principale. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione presuppone un provvedimento con natura decisoria e carattere di definitività; l’ordinanza di rigetto della ricusazione, pur decisoria, ne è priva e quindi non è autonomamente ricorribile.
artt. 52 e 53 c.p.c.
Regolano la ricusazione del giudice; la Corte richiama il principio del contraddittorio nel relativo procedimento, ma afferma che la violazione dedotta non rende impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost. un provvedimento non definitivo.
art. 374 c.p.c.
La Corte esclude la necessità di rimessione alle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 3 Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, c.p.c., ma la Corte la reputa manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene che i mezzi di difesa restino impregiudicati nel giudizio principale.
art. 104 Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte non ravvisa profili di illegittimità.
art. 111 Cost.
Invocato sia a fondamento del ricorso sia nella questione di costituzionalità; la Corte ribadisce che il provvedimento impugnato non ha la definitività richiesta dal ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il provvedimento che decide sull’istanza di ricusazione del giudice, pur avendo contenuto decisorio, non è autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. se manca del requisito della definitività.
- L’eventuale vizio derivante dalla partecipazione al giudizio di un giudice incompatibile non si esaurisce nel procedimento di ricusazione, ma può essere fatto valere come nullità della sentenza resa nel processo principale.
- La deduzione di errores in procedendo non trasforma, di per sé, in sentenza impugnabile con ricorso straordinario un provvedimento processuale privo di definitività.
- Nel procedimento di ricusazione deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti del processo cui l’istanza accede, ma la violazione di tale regola non consente di superare i limiti oggettivi di ricorribilità ex art. 111 Cost. quando il provvedimento non sia definitivo.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma processuale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata lascia comunque alla parte la possibilità di far valere nel giudizio di merito il vizio dedotto e di ottenere il controllo della nullità in sede di impugnazione della decisione finale.
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