Sentenza n. 10530/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 650/2026, l'amministrazione ha proceduto al riesame della posizione e ha rilasciato il visto, valutando positivamente, anche alla luce del colloquio dell'11 marzo 2026, la documentazione presentata al momento della richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il rilascio del visto in sede di riesame ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione di annullamento del diniego originario. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda, del riesame amministrativo conseguente all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e dell'assenza di ulteriore attività processuale; è stata fatta salva la rifusione del contributo unificato, ove versato, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere, conseguente al soddisfacimento della pretesa del ricorrente nel corso del processo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa a seguito di un riesame amministrativo disposto in esecuzione di una misura cautelare determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di annullamento del diniego originario.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla peculiarità della vicenda e dall'assenza di ulteriore attività processuale successiva al riesame amministrativo, ferma restando la rifusione del contributo unificato ove riconosciuta.
Come è indicizzato
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