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Sentenza

Sentenza n. 9952/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensiva - del verbale della Commissione giudicatrice del 24 settembre 2025 (pubblicato sul sito dell’Università il 28 gennaio 2026), relativo alla procedura valutativa per l'affidamento dell'incarico di docenza per il corso "Law in Space Activities" (SSD GIUR-02/B), nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 60/100, classificandolo al terzo posto, nonché nella parte in cui attribuisce la valutazione di 63/100 e 66/100 rispettivamente al secondo ed al terzo classificato; - del provvedimento di approvazione atti (Disposizione del Preside) del 24 settembre 2025, menzionato in calce al verbale; - della graduatoria finale di merito che vede vincitore il Dott. Giuseppe Montaperto con punti 66/100 e secondo classificato il Dott. Daniele Ragazzoni con punti 63/100); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202601825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione giudicatrice, provvedimento di approvazione degli atti e graduatoria finale della procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di docenza in "Law in Space Activities"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi terzo con 60/100, ha impugnato gli esiti della procedura sostenendo: 1) la violazione della lex specialis e la disparità di trattamento nella valutazione della laurea e del dottorato del vincitore e del secondo classificato, contestando in particolare il rilievo attribuito al voto di laurea e la pertinenza disciplinare dei titoli; 2) la mancata o erronea valutazione dei titoli post-lauream, tra cui il titolo di avvocato specialista in diritto dei trasporti e della navigazione e quello di cultore della materia; 3) l'illegittima sottovalutazione del curriculum, dell'esperienza professionale, didattica, internazionale e convegnistica, con travisamento dei fatti e violazione della declaratoria del settore scientifico-disciplinare; 4) l'asserita omissione della valutazione della tesi di dottorato del secondo classificato, desunta dall'erronea indicazione nel verbale del titolo della tesi; 5) l'illegittimità della composizione della commissione, ritenuta priva di adeguate competenze giuridiche. In corso di giudizio il secondo classificato ha aderito ad alcune censure del ricorrente e ha formulato ulteriori contestazioni, senza notificare un intervento o un ricorso incidentale. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e ha contestato nel merito le doglianze.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere perché il ricorrente sosteneva di poter conseguire il primo posto, superando entrambi gli altri candidati. Ha rilevato, ma non deciso, una possibile improcedibilità derivante dal tardivo deposito della prova della rinnovazione della notifica al vincitore, ritenendo necessario il previo contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a. e preferendo esaminare il merito. Ha inoltre chiarito che il secondo classificato, non avendo un interesse alla conservazione dell'atto e avendo aderito alle censure o formulato nuove doglianze, avrebbe dovuto intervenire formalmente o proporre ricorso incidentale con notificazione alle altre parti; le relative deduzioni sono state quindi ritenute irritualmente introdotte, ma il Collegio ha prescisso dai profili di rito per l'infondatezza nel merito. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il bando prevedeva che il punteggio per la laurea dipendesse sia dall'affinità disciplinare sia dal voto, sicché la mancata indicazione del voto giustificava la mancata attribuzione del punteggio massimo; la valutazione di affinità della laurea e del dottorato del vincitore non era manifestamente erronea o irragionevole. I titoli post-lauream del ricorrente risultavano valutati sotto la voce relativa al curriculum, all'esperienza didattica e professionale e agli altri titoli attinenti, ritenuta più appropriata, senza prova di un concreto pregiudizio. Anche i titoli del secondo classificato risultavano considerati. Le censure sulla valutazione del curriculum e dei titoli sono state respinte perché miravano a sostituire alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione quella personale del candidato, senza dimostrare travisamento, arbitrarietà, illogicità manifesta o abnormità. Il voto numerico, espresso sulla base di criteri predeterminati, è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione, anche perché la commissione aveva fornito spiegazioni integrative senza modificare gli esiti della selezione. Il diverso risultato ottenuto dal ricorrente in altra procedura comparativa non dimostra contraddittorietà, trattandosi di commissioni e procedure diverse. L'errata indicazione del titolo della tesi del secondo classificato è stata considerata un mero errore formale, non idoneo a dimostrare l'omessa valutazione. La censura sulla composizione della commissione è stata ritenuta generica e comunque infondata, poiché il bando richiedeva docenti esperti in materie attinenti o affini e tale affinità è stata ravvisata nella settorialità e trasversalità delle competenze richieste. Spese integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, quando il ricorso è manifestamente infondato

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, essendo il contraddittorio integro, l'istruttoria completa e il ricorso infondato.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    rinnovazione della notificazione secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile

    È stato richiamato per disporre la rinnovazione della notifica al controinteressato, eseguita inizialmente presso un indirizzo PEC riferibile al datore di lavoro.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    previo contraddittorio delle parti

    Il Collegio ha ritenuto necessario il contraddittorio prima di rilevare d'ufficio la possibile improcedibilità per tardivo deposito della prova della notifica, decidendo quindi di prescindere dalla questione.

  • art. 28 c.p.a.

    Richiamato per l'intervento nel processo del soggetto che abbia interesse alla caducazione dell'atto impugnato e non alla sua conservazione.

  • art. 50 c.p.a.

    Richiamato per l'intervento, con particolare riguardo all'onere di notificazione dell'atto alle altre parti.

  • art. 42 c.p.a.

    Richiamato per il ricorso incidentale che il soggetto interessato ad ampliare o modificare il thema decidendum deve notificare alle altre parti.

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    Richiamato per l'inammissibilità di motivi di ricorso formulati in una memoria non notificata alle altre parti.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Richiamato con riguardo al termine per il deposito di documenti in vista della camera di consiglio cautelare.

  • art. 4 del bando

    fino ad un massimo di 8 punti per il diploma di laurea (in base all’affinità disciplinare con la posizione a concorso e alla votazione riportata)

    Il voto di laurea costituisce uno dei fattori di determinazione del punteggio e deve essere dichiarato dal candidato; la valutazione dell'affinità disciplinare resta affidata alla discrezionalità tecnica della commissione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato nel quadro della distinzione tra motivazione del provvedimento amministrativo e giudizio tecnico espresso numericamente in una procedura selettiva.

  • D.M. n. 639/2024

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla declaratoria del settore scientifico-disciplinare GIUR-02/B; il TAR non ha ravvisato una violazione nella valutazione compiuta dalla commissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per titoli e pubblicazioni, la valutazione della pertinenza e del peso dei titoli costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta erroneità, travisamento, illogicità, arbitrarietà o abnormità, non per sostituire una propria diversa ponderazione a quella della commissione.
  • Quando la lex specialis prevede che il punteggio del titolo di laurea dipenda anche dalla votazione riportata, il voto costituisce un elemento valutabile che il candidato deve dichiarare per poter ottenere il relativo punteggio; la mancata indicazione può giustificare l'attribuzione di un punteggio inferiore.
  • Il voto numerico attribuito in una procedura selettiva è sufficiente a esprimere la motivazione della valutazione tecnica quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima idonei a garantire omogeneità e gradualità dei giudizi, salvo che emergano concrete eclatanti discrasie o vizi di logicità.
  • La commissione può valutare un titolo sotto una voce diversa da quella indicata dal candidato, purché il titolo sia effettivamente considerato, la voce prescelta sia coerente con la sua natura e non sia dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalla diversa collocazione.
  • Il soggetto collocato in graduatoria che non ha interesse alla conservazione dell'atto impugnato, ma alla sua caducazione o alla contestazione della propria posizione, non è un controinteressato sostanziale: per partecipare al giudizio deve intervenire formalmente o proporre ricorso incidentale, notificando l'atto alle altre parti; l'adesione informale alle censure del ricorrente o la proposizione di motivi nuovi in una memoria non notificata non amplia validamente il thema decidendum.
  • Le osservazioni rese dalla commissione nel corso del giudizio possono avere funzione meramente esplicativa dell'attività valutativa già compiuta, purché non modifichino gli esiti della valutazione né introducano una nuova attività decisoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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