Cassazione Penale, Sentenza n. 12366/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2023 con cui il GIP, su incidente di esecuzione promosso dal PM, aveva disposto la confisca ex art. 240-bis c.p. per un importo complessivo di euro 1.203.061,24 (detratta la confisca gia' disposta in sede di patteggiamento), contestando: 1) l'estensione dell'accertamento patrimoniale a beni non individuati in fase di cognizione e svolta a distanza di tempo; 2) l'omessa e insufficiente motivazione circa l'individuazione dei singoli beni da confiscare, con adozione di una misura generica di confisca per equivalente invece che la confisca sui beni specificamente stimati nella perizia, nonche' l'asserita inclusione di immobili acquistati fuori dal periodo di rilevanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo (il giudice dell'esecuzione puo' applicare l'art. 240-bis dopo l'irrevocabilita' del patteggiamento nei limiti temporali di ragionevolezza e considerando eventuale reimpiego o scoperte successive). Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale: il GIP, pur avendo richiesto e utilizzato una perizia e pur avendo individuato somme in contanti ritenute illecite, non ha specificato i beni da confiscare ai sensi del comma 1 dell'art. 240-bis e non ha spiegato perche' si dovesse ricorrere alla confisca per equivalente prevista dall'ultimo comma. La sentenza e' annullata e la causa rinviata al Tribunale di Savona per nuovo giudizio e integrale motivazione sulle lacune indicate.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca 'allargata' del denaro, dei beni e delle utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e che siano sproporzionati rispetto al reddito; la confisca deve colpire beni specifici presenti nel patrimonio e la confisca per equivalente e' consentita solo se non e' possibile confiscare i beni individuati, con motivazione.
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena mediante patteggiamento
Norma che regola l'applicazione della pena per patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena con patteggiamento diventa termine rilevante per la delimitazione temporale della verifica patrimoniale in caso di confisca allargata.
art. 240 cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.
Art. 240 disciplina la confisca per reato, l'art. 322-ter la confisca per reato contro la pubblica amministrazione; differenziazione tra confisca legata al profitto del reato e confisca allargata ex art. 240-bis.
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Consente l'applicazione, in sede esecutiva dopo l'irrevocabilita' della sentenza, della confisca allargata secondo i limiti e i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita'.
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 27421/2021 (Crostella)
Principio di simmetria tra fase di cognizione e fase di esecuzione nell'esercizio del potere ablatorio: il giudice dell'esecuzione puo' disporre la confisca allargata ma non puo' estendere la valutazione a beni acquisiti molto oltre il termine ragionevole rispetto ai reati-spia; individuazione dei beni deve rispettare il criterio di 'ragionevolezza temporale' e la confisca per equivalente e' residuale.
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 29022/2001 (Derouach)
Giurisprudenza di riferimento richiamata sulle modalita' di applicazione della confisca allargata e sui limiti del potere ablatorio.
Massime di principio
- La confisca ex art. 240-bis e' finalizzata a colpire beni specifici non giustificabili e sproporzionati rispetto al reddito; il giudice deve indicare i singoli beni quando siano individuabili.
- La confisca per equivalente e' una misura residuale: puo' essere ordinata solo se risulta impossibile confiscare i beni specifici ed e' necessario motivare esplicitamente tale impossibilita'.
- Il giudice dell'esecuzione puo' applicare l'art. 240-bis dopo l'irrevocabilita' della sentenza, ma entro un criterio di 'ragionevolezza temporale': di norma si considerano beni acquisiti fino alla pronuncia della sentenza/patteggiamento, salvo reimpiego di proventi illeciti o scoperte successive giustificate.
- Se il PM e il perito hanno individuato e stimato beni concreti, il giudice non puo' limitarsi a una confisca generica per cifra ma deve motivare perche' non si procede sui beni indicati.
- L'onere motivazionale del giudice include: indicare i beni oggetto di vincolo o spiegare l'impossibilita' di individuarli, dettagliare il calcolo della sproporzione e giustificare l'eventuale estensione temporale rispetto agli acquisti.
- In presenza di contestazioni su acquisiti anteriori al periodo di rilevanza, il giudice deve spiegare la loro inclusione (es. reimpiego di proventi illeciti) o escluderli se non pertinenti.
- Il ricorso per incidente di esecuzione e' lo strumento corretto per chiedere confisca dopo patteggiamento, ma il successo dipende dalla completezza degli elementi probatori e dalla puntuale motivazione del giudice dell'esecuzione.
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