Sentenza n. 318/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, e della sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passate in giudicato, aventi ad oggetto differenze retributive, riconoscimento dell'anzianità di servizio e progressione stipendiale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., lamentando la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro. La prima sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per complessivi 1.284,46 euro, oltre interessi, nonché delle spese di lite; la seconda aveva accertato il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata con contratti a termine, all'inquadramento nelle pertinenti fasce stipendiali, al pagamento di differenze retributive, al versamento delle differenze contributive all'INPS e al rimborso delle spese di lite. Entrambe le pronunce erano state notificate all'Amministrazione ed erano passate in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione delle sentenze, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva dei giudicati e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esistenza e il passaggio in giudicato dei titoli giudiziali, la loro notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle due sentenze entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di adottare tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le eventuali spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La previsione, dettata per l'attività commissariale nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese all'Amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione relativa alle spese dell'attività commissariale richiamata dal giudice.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile contro l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine di moratoria di centoventi giorni previsto per le condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro il termine assegnato dal giudice.
- La disciplina sulle spese dell'attività commissariale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo tali spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
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