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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21332/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo all'anno 2010, fondato su minori costi e minori sopravvenienze passive. Con l'unico motivo, dedotto come violazione di norme processuali e del principio del giusto processo, l'Ufficio ha censurato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società, indicati come destinatari di autonomi avvisi di accertamento per trasparenza. La ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di rettifica del reddito di una società di persone con imputazione del maggior reddito ai soci, la controversia era soggetta a litisconsorzio necessario originario tra società e soci e che, non essendo stato disposto il relativo intervento nel giudizio di primo grado né la rimessione al primo giudice in appello, l'intero processo risultava nullo.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in presenza di accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei soci, la controversia non può essere decisa senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati, configurandosi un litisconsorzio necessario originario. Poiché il giudizio era stato celebrato senza integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, perché rinnovi il giudizio di merito con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio processuale dedotto in cassazione per la violazione delle norme sul contraddittorio necessario.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul giusto processo e sulla necessità del contraddittorio integro.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    richiamati come norme sulla partecipazione delle parti e sul litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al litisconsorzio nel processo tributario.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinato disposto con le norme processuali tributarie applicabili.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma pertinente all'accertamento unitario e al coinvolgimento dei soci.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per affermare l'imputazione per trasparenza del maggior reddito societario ai soci.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    indicato come disposizione che impone la rimessione al primo giudice quando il vizio del contraddittorio non sia stato sanato in appello.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato quale base del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone e dei soci, il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati investe inscindibilmente la posizione della società e quella dei soci, con configurazione di litisconsorzio necessario originario.
  • Quando l'accertamento societario produce automaticamente effetti imputativi per trasparenza sui soci, questi devono partecipare sin dall'origine al giudizio; in difetto, il processo è affetto da nullità insanabile se il vizio non viene rilevato e sanato nei gradi di merito.
  • Se il giudice di primo grado omette di disporre l'integrazione del contraddittorio e il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice, la Corte di cassazione deve annullare l'intero giudizio e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con contraddittorio integro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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