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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28621/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un maresciallo dell’Esercito, condannato in primo e in secondo grado dalla giustizia militare per più episodi di percosse e lesioni commessi ai danni del coniuge, anch’essa militare, in ambito familiare. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice militare, sostenendo che i fatti, avvenuti nell’abitazione familiare e maturati in una dinamica strettamente privata, sarebbero estranei al servizio e alla disciplina militare e quindi sussumibili nelle corrispondenti fattispecie comuni, con conseguente necessità di considerare l’archiviazione intervenuta in sede ordinaria e il preteso precedente giudicato; 2) violazione di legge e motivazione erronea sulla nozione di reato militare, richiamando il principio dell’alternatore e l’art. 199 c.p.m.p. per affermare che occorre un collegamento con il servizio o con la disciplina militare; 3) violazione dell’art. 649 c.p.p., deducendo che per i medesimi fatti era già intervenuta archiviazione per difetto di querela nel procedimento ordinario; 4) nullità e violazione delle regole di esame della prova dichiarativa, perché la persona offesa sarebbe stata anche indagata in procedimento connesso e dunque avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie proprie dell’indagato ex art. 210 o 197-bis c.p.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti, contestando attendibilità della persona offesa, uso delle chat, valore dei riscontri testimoniali e documentali, e sostenendo che la denuncia fosse strumentale alla separazione; 6) censure sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche; 7) violazione in tema di liquidazione del danno civile, ritenuta immotivata o comunque eccessiva rispetto alla prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili i restanti. Ha affermato che le fattispecie di percosse e lesioni militari, pur se realizzate in un contesto familiare e privato, restano reati militari quando coinvolgono soggetti appartenenti alle Forze armate e ledono, oltre alla persona, anche gli interessi di disciplina e ordinata convivenza propri dell’ordinamento militare; ha quindi escluso il difetto di giurisdizione e la dedotta preclusione ex art. 649 c.p.p. Ha inoltre ritenuto generica e non dedotta in appello la doglianza sull’esame della persona offesa come indagata in procedimento connesso, e ha reputato meramente rivalutative le censure sulla prova, sul bilanciamento delle circostanze, sulla continuazione e sul risarcimento. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 222 cod. pen. mil. di pace

    La fattispecie di percosse militari è ritenuta applicabile anche a condotte consumate in ambito familiare, se commesse da militare ai danni di altro militare e idonee a incidere sugli interessi di disciplina e ordinata convivenza dell’ordinamento militare.

  • art. 223 cod. pen. mil. di pace

    La fattispecie di lesioni militari è considerata reato militare anche quando la condotta sia espressione di una lite familiare, non essendo richiesto che il fatto sia funzionalmente collegato al servizio in senso stretto.

  • art. 37 cod. pen. mil. di pace

    La nozione di reato militare è ricondotta alla violazione della legge penale militare; la Corte valorizza la discrezionalità legislativa nel qualificare come militari anche reati che tutelano la persona ma incidono pure su interessi militari.

  • art. 199 cod. pen. mil. di pace

    È richiamato dalla difesa come norma di sistema per sostenere il criterio della connessione al servizio o alla disciplina; la Corte ne respinge la lettura restrittiva proposta dal ricorrente.

  • art. 5, comma 3, l. n. 382 del 1978

    È evocato dalla difesa quale conferma del principio dell’alternatore e del collegamento con servizio, luoghi militari, uniforme o qualificazione come militare.

  • art. 649 c.p.p.

    La Corte esclude che vi sia stato precedente giudicato ostativo, perché la dedotta archiviazione per fattispecie comuni non impedisce la prosecuzione per reati militari diversi e correttamente qualificati.

  • art. 210 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la persona offesa, se indagata in procedimento connesso, avrebbe dovuto essere esaminata con garanzie difensive; la censura è dichiarata inammissibile per genericità e novità.

  • art. 197-bis c.p.p.

    È richiamato quale disciplina alternativa di escussione del dichiarante coinvolto in procedimenti connessi; anche questo profilo è ritenuto inammissibile.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La difesa invoca un vaglio particolarmente rigoroso delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ritiene comunque congrua la valutazione di attendibilità e i riscontri acquisiti.

  • art. 530 c.p.p.

    È richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sul travisamento delle risultanze, ma la Corte reputa le doglianze meramente rivalutative.

  • art. 533 c.p.p.

    È richiamato a sostegno dell’assunto accusatorio non sufficientemente provato; la Corte ribadisce invece la tenuta logica della motivazione di merito.

  • art. 81 c.p.

    La difesa contesta il mancato riconoscimento della continuazione; la Corte conferma la distinzione tra gli episodi del 2020 e quello del 2021 per distanza temporale e autonoma offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    È invocato per ottenere un miglior trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la motivazione del diniego congrua.

  • art. 69 c.p.

    È richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte conferma la valutazione di equivalenza operata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato per censurare la commisurazione della pena; la Corte non ravvisa vizi nella motivazione dei giudici di merito.

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

  • art. 541 c.p.p.

    Richiamato per la liquidazione delle spese e della tutela civilistica nel processo penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione militare, condotte di violenza fisica tra militari possono integrare reati militari anche se realizzate in ambito domestico e per ragioni personali, quando la disciplina di settore qualifichi espressamente tali fatti come illeciti militari e la fattispecie tuteli, oltre alla persona, anche l’ordinata convivenza e la coesione dell’ordinamento militare.
  • La nozione di reato militare non richiede necessariamente che la condotta sia commessa durante un’attività di servizio in senso stretto; è sufficiente che il legislatore abbia scelto di assoggettare a disciplina militare la violazione, purché la scelta non sia irragionevole alla luce degli interessi protetti.
  • La preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. non opera se il precedente provvedimento ha riguardato fatti qualificati in modo diverso e non costituisce giudicato sul diverso titolo di reato militare ritenuto in sede successiva.
  • La deduzione secondo cui un dichiarante avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie dell’imputato connesso deve essere specifica, tempestivamente prospettata e supportata da elementi concreti sulla connessione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione di merito sia coerente, non contraddittoria e sorretta da riscontri testimoniali e documentali, sono inammissibili in cassazione.
  • Nel reato di violenza domestica, il ritardo nella denuncia e le oscillazioni narrative non valgono di per sé a escludere l’attendibilità della persona offesa, potendo invece essere spiegati con i tipici meccanismi psicologici di timore, dipendenza affettiva e progressiva maturazione della decisione di denunciare.
  • La continuazione tra più episodi di percosse o lesioni non è automatica: va verificata in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, che può essere escluso da una significativa distanza temporale o dall’autonomia del singolo episodio.
  • La quantificazione del danno in via equitativa è censurabile in cassazione solo per macroscopici vizi logici o giuridici, non per una mera richiesta di diversa valutazione dell’ammontare riconosciuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeNe bis in idemContinuazione

Testo integrale

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