Cassazione Penale, Sentenza n. 28621/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un maresciallo dell’Esercito, condannato in primo e in secondo grado dalla giustizia militare per più episodi di percosse e lesioni commessi ai danni del coniuge, anch’essa militare, in ambito familiare. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice militare, sostenendo che i fatti, avvenuti nell’abitazione familiare e maturati in una dinamica strettamente privata, sarebbero estranei al servizio e alla disciplina militare e quindi sussumibili nelle corrispondenti fattispecie comuni, con conseguente necessità di considerare l’archiviazione intervenuta in sede ordinaria e il preteso precedente giudicato; 2) violazione di legge e motivazione erronea sulla nozione di reato militare, richiamando il principio dell’alternatore e l’art. 199 c.p.m.p. per affermare che occorre un collegamento con il servizio o con la disciplina militare; 3) violazione dell’art. 649 c.p.p., deducendo che per i medesimi fatti era già intervenuta archiviazione per difetto di querela nel procedimento ordinario; 4) nullità e violazione delle regole di esame della prova dichiarativa, perché la persona offesa sarebbe stata anche indagata in procedimento connesso e dunque avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie proprie dell’indagato ex art. 210 o 197-bis c.p.p.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti, contestando attendibilità della persona offesa, uso delle chat, valore dei riscontri testimoniali e documentali, e sostenendo che la denuncia fosse strumentale alla separazione; 6) censure sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche; 7) violazione in tema di liquidazione del danno civile, ritenuta immotivata o comunque eccessiva rispetto alla prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili i restanti. Ha affermato che le fattispecie di percosse e lesioni militari, pur se realizzate in un contesto familiare e privato, restano reati militari quando coinvolgono soggetti appartenenti alle Forze armate e ledono, oltre alla persona, anche gli interessi di disciplina e ordinata convivenza propri dell’ordinamento militare; ha quindi escluso il difetto di giurisdizione e la dedotta preclusione ex art. 649 c.p.p. Ha inoltre ritenuto generica e non dedotta in appello la doglianza sull’esame della persona offesa come indagata in procedimento connesso, e ha reputato meramente rivalutative le censure sulla prova, sul bilanciamento delle circostanze, sulla continuazione e sul risarcimento. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 222 cod. pen. mil. di pace
La fattispecie di percosse militari è ritenuta applicabile anche a condotte consumate in ambito familiare, se commesse da militare ai danni di altro militare e idonee a incidere sugli interessi di disciplina e ordinata convivenza dell’ordinamento militare.
art. 223 cod. pen. mil. di pace
La fattispecie di lesioni militari è considerata reato militare anche quando la condotta sia espressione di una lite familiare, non essendo richiesto che il fatto sia funzionalmente collegato al servizio in senso stretto.
art. 37 cod. pen. mil. di pace
La nozione di reato militare è ricondotta alla violazione della legge penale militare; la Corte valorizza la discrezionalità legislativa nel qualificare come militari anche reati che tutelano la persona ma incidono pure su interessi militari.
art. 199 cod. pen. mil. di pace
È richiamato dalla difesa come norma di sistema per sostenere il criterio della connessione al servizio o alla disciplina; la Corte ne respinge la lettura restrittiva proposta dal ricorrente.
art. 5, comma 3, l. n. 382 del 1978
È evocato dalla difesa quale conferma del principio dell’alternatore e del collegamento con servizio, luoghi militari, uniforme o qualificazione come militare.
art. 649 c.p.p.
La Corte esclude che vi sia stato precedente giudicato ostativo, perché la dedotta archiviazione per fattispecie comuni non impedisce la prosecuzione per reati militari diversi e correttamente qualificati.
art. 210 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere che la persona offesa, se indagata in procedimento connesso, avrebbe dovuto essere esaminata con garanzie difensive; la censura è dichiarata inammissibile per genericità e novità.
art. 197-bis c.p.p.
È richiamato quale disciplina alternativa di escussione del dichiarante coinvolto in procedimenti connessi; anche questo profilo è ritenuto inammissibile.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La difesa invoca un vaglio particolarmente rigoroso delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ritiene comunque congrua la valutazione di attendibilità e i riscontri acquisiti.
art. 530 c.p.p.
È richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sul travisamento delle risultanze, ma la Corte reputa le doglianze meramente rivalutative.
art. 533 c.p.p.
È richiamato a sostegno dell’assunto accusatorio non sufficientemente provato; la Corte ribadisce invece la tenuta logica della motivazione di merito.
art. 81 c.p.
La difesa contesta il mancato riconoscimento della continuazione; la Corte conferma la distinzione tra gli episodi del 2020 e quello del 2021 per distanza temporale e autonoma offensività.
art. 62-bis c.p.
È invocato per ottenere un miglior trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la motivazione del diniego congrua.
art. 69 c.p.
È richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte conferma la valutazione di equivalenza operata nei gradi di merito.
art. 133 c.p.
È richiamato per censurare la commisurazione della pena; la Corte non ravvisa vizi nella motivazione dei giudici di merito.
art. 538 c.p.p.
Richiamato sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
art. 541 c.p.p.
Richiamato per la liquidazione delle spese e della tutela civilistica nel processo penale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione militare, condotte di violenza fisica tra militari possono integrare reati militari anche se realizzate in ambito domestico e per ragioni personali, quando la disciplina di settore qualifichi espressamente tali fatti come illeciti militari e la fattispecie tuteli, oltre alla persona, anche l’ordinata convivenza e la coesione dell’ordinamento militare.
- La nozione di reato militare non richiede necessariamente che la condotta sia commessa durante un’attività di servizio in senso stretto; è sufficiente che il legislatore abbia scelto di assoggettare a disciplina militare la violazione, purché la scelta non sia irragionevole alla luce degli interessi protetti.
- La preclusione di cui all’art. 649 c.p.p. non opera se il precedente provvedimento ha riguardato fatti qualificati in modo diverso e non costituisce giudicato sul diverso titolo di reato militare ritenuto in sede successiva.
- La deduzione secondo cui un dichiarante avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie dell’imputato connesso deve essere specifica, tempestivamente prospettata e supportata da elementi concreti sulla connessione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la motivazione di merito sia coerente, non contraddittoria e sorretta da riscontri testimoniali e documentali, sono inammissibili in cassazione.
- Nel reato di violenza domestica, il ritardo nella denuncia e le oscillazioni narrative non valgono di per sé a escludere l’attendibilità della persona offesa, potendo invece essere spiegati con i tipici meccanismi psicologici di timore, dipendenza affettiva e progressiva maturazione della decisione di denunciare.
- La continuazione tra più episodi di percosse o lesioni non è automatica: va verificata in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, che può essere escluso da una significativa distanza temporale o dall’autonomia del singolo episodio.
- La quantificazione del danno in via equitativa è censurabile in cassazione solo per macroscopici vizi logici o giuridici, non per una mera richiesta di diversa valutazione dell’ammontare riconosciuto dal giudice di merito.
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