Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parisi impugnava l'ordinanza del 14/03/2023 con due motivi principali: 1) violazione dell'art. 678, comma I-ter, c.p.p. per omessa fase inaudita altera parte prevista quando la pena residua è entro il limite di anni 1 e mesi 6, e omissione della consequenziale ordinanza provvisoria del magistrato relatore; la difesa deduceva inoltre che mancava l'acquisizione della relazione UEPE, circostanza che avrebbe dovuto comportare il differimento dell'udienza; 2) mancata assunzione di prova decisiva (la relazione UEPE) con conseguente vizio di motivazione, dato che l'UEPE avrebbe ritenuto il condannato idoneo a un programma risocializzante e ciò avrebbe potuto incidere sulla valutazione di ammissibilità all'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente ha completato l'espiazione della pena il 28/09/2023 e pertanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non poteva procurargli alcun concreto vantaggio pratico. La Corte ha richiamato la nozione utilitaristica di interesse a impugnare (finalità negativa e positiva) e ha affermato che la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta declaratoria di soccombenza né la condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 678 c.p.p.
comma I-ter (fase inaudita altera parte e procedimento quando la pena è entro il limite indicato)
La norma disciplina la procedura da seguire nelle istanze per misure alternative quando residua una pena entro il limite previsto; la mancata applicazione della fase inaudita altera parte è censurata dalla difesa ma, nel caso, è divenuta priva di rilevanza per la sopravvenuta espiazione della pena.
art. 591 c.p.p.
Richiamato quale norma che consente alla Corte, in presenza di sopravvenuta causa, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Richiamato unitamente all'art. 591 per il quadro normativo relativo alle conseguenze processuali di sopravvenute cause estintive o di perdita di interesse all'impugnazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, Leonardi)
Sostiene che, se il ricorrente ha già concluso l'espiazione della pena, l'accoglimento dell'impugnazione non può recare un vantaggio concreto, rendendo l'impugnazione priva di interesse.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj)
Definisce la nozione di interesse a impugnare in prospettiva utilitaristica (finalità negativa di rimozione dello svantaggio processuale e finalità positiva di conseguimento di utilità).
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta)
Indicano che la sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente soccombenza e non legittima la condanna alle spese processuali o a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se il ricorrente completa l'espiazione della pena oggetto del provvedimento impugnato, il ricorso per ottenere una misura alternativa diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non può più produrre un vantaggio pratico.
- L'interesse ad impugnare va valutato in chiave utilitaristica: occorre dimostrare che l'accoglimento possa rimuovere uno svantaggio concreto o procurare un'utilità effettiva coerente con il sistema processuale.
- Anche gravi vizi procedurali (es. omessa acquisizione della relazione UEPE o mancato esperimento della fase inaudita altera parte) perdono rilevanza pratica se, per fatti sopravvenuti, l'accoglimento non può modificare lo stato giuridico del ricorrente.
- La sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- In presenza di istanze per misure alternative è essenziale documentare e produrre tempestivamente la relazione UEPE e sollevare richieste procedurali (es. provvedimento provvisorio o differimento) per evitare censure fondate, ma tali omissioni devono essere impugnate prima che sopraggiungano fatti estintivi o che rendano astratto il rimedio.
- Se l'obiettivo resta l'estinzione degli effetti penali della condanna, valutare rimedi alternativi (es. istanze di riabilitazione quando applicabili) qualora la via impugnatoria ordinaria diventi priva di interesse per sopravvenuta espiazione della pena.
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