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Sentenza

Sentenza n. 5863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro l’annullamento d’ufficio di una SCIA edilizia e contro la conseguente ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto i ricorsi contro il provvedimento comunale prot. 40297/2018, adottato in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, con cui il Comune aveva ritenuto non accoglibile la SCIA presentata per la demolizione e ricostruzione delocalizzata di un fabbricato, articolata in due manufatti e accompagnata da un ampliamento volumetrico entro il limite del 20% previsto dalla disciplina regionale del cosiddetto Piano casa, nonché contro l’ordinanza di demolizione n. 42/2020 relativa alle opere già realizzate. Con il primo motivo gli appellanti deducevano l’erroneità delle conclusioni del verificatore e del TAR sul superamento dei limiti volumetrici, sostenendo che il piano interrato fosse integralmente contenuto nella sagoma dell’edificio, anche in ragione della rilevanza del pergolato, e dovesse quindi essere escluso dal computo ai sensi del regolamento edilizio comunale. Con il secondo motivo contestavano l’esercizio dell’autotutela per mancata indicazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, mancata comparazione degli interessi e lesione dell’affidamento maturato per il tempo trascorso, pur riconoscendo il rispetto del termine di diciotto mesi applicabile ratione temporis. Con il terzo motivo deducevano il difetto di motivazione del provvedimento comunale, ritenuto generico e fondato su richiami a circolari e pareri regionali senza illustrare lo specifico contrasto del progetto con la normativa. Con il quarto motivo riproponevano le censure assorbite in primo grado, sostenendo che la legge regionale non imponesse il mantenimento dell’unitarietà del fabbricato preesistente, che la ricostruzione in due corpi di fabbrica fosse ammissibile e che fossero stati rispettati i parametri regionali; contestavano inoltre la rilevanza dei pareri e della FAQ regionali richiamati dal Comune. Con il quinto motivo deducevano l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione dai vizi dell’annullamento della SCIA.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Quanto al motivo tecnico, il Consiglio di Stato ha ritenuto attendibili e decisive le conclusioni del verificatore: il piano interrato costituiva un volume, non una mera intercapedine, e la sua superficie eccedente la sagoma dell’edificio in elevazione doveva essere computata ai fini volumetrici. L’art. 28, comma 4, del regolamento edilizio comunale consentiva l’esclusione dal calcolo soltanto del volume accessorio entroterra o seminterrato contenuto nella sagoma di ingombro dell’edificio in elevazione; tale presupposto non ricorreva per la parte eccedente. Il pergolato, per le sue caratteristiche di struttura aperta, leggera, priva di fondazioni e destinata al sostegno di piante o teli, non poteva essere incluso nella sagoma dell’edificio. La violazione dei limiti volumetrici della l.r. Lazio n. 21/2009 costituiva quindi una motivazione legittima e autonomamente sufficiente a sorreggere l’atto comunale. Il motivo sull’autotutela è stato respinto. Il termine di diciotto mesi era stato rispettato e, trattandosi della violazione di una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica ordinaria, la tutela dei valori pubblici sottesi alla normativa del Piano casa rendeva sufficiente il richiamo alle circostanze di fatto e alle disposizioni violate, senza necessità di una distinta e articolata esplicitazione dell’interesse pubblico. Il tempo trascorso non aveva inoltre determinato un affidamento legittimo meritevole di tutela, sia perché l’annullamento era intervenuto nel termine di legge, sia perché gli appellanti erano consapevoli della pendenza di un altro procedimento relativo a un intervento analogo sul medesimo immobile. Il Consiglio di Stato ha altresì valorizzato la precedente sentenza della stessa Sezione n. 737/2026, che aveva accertato la legittimità dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria relativo al mutamento di destinazione d’uso da annesso agricolo ad abitazione, a causa della falsa rappresentazione dei fatti e della natura rurale dell’immobile. Ne derivava che l’immobile non poteva essere considerato residenziale e che, comunque, mancava il presupposto per applicare una disciplina premiale destinata agli edifici residenziali. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti irrilevanti in applicazione del principio secondo cui un provvedimento plurimotivato resiste alle censure quando almeno una delle motivazioni autonome sia legittima e sufficiente. L’ordinanza di demolizione è stata confermata perché atto doveroso e consequenziale all’annullamento della SCIA. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio della SCIA è stato ritenuto legittimo perché adottato entro il termine di diciotto mesi applicabile ratione temporis e sorretto dall’accertata violazione della disciplina regionale derogatoria del Piano casa; in presenza di violazioni incidenti su preminenti valori pubblici, il richiamo alle circostanze di fatto e alle norme violate può essere sufficiente a integrare la motivazione dell’interesse pubblico.

  • art. 4, comma 1, lett. d), l.r. Lazio n. 21/2009

    «ampliamento fino al 20 per cento della cubatura esistente»

    La disciplina regionale consente l’intervento di sostituzione edilizia e l’ampliamento premiale soltanto nel rispetto dei limiti volumetrici e dei relativi presupposti, tra cui la natura residenziale dell’edificio interessato.

  • art. 28, comma 4, regolamento edilizio comunale

    «Il volume accessorio entroterra o seminterrato, non oltre 80 cm fuori terra comprensivi del soprastante solaio del piano terreno purché contenuto nella sagoma di ingombro dell’edificio in elevazione»

    L’esclusione dal computo volumetrico del volume accessorio interrato o seminterrato opera solo quando esso sia contenuto nella sagoma di ingombro dell’edificio in elevazione; la parte eccedente deve essere computata.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    La disposizione era stata richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento, ma non costituiva il fondamento espresso del provvedimento finale e non è stata posta a base decisiva della decisione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea, da sola, a sorreggere il dispositivo perché le censure rivolte alle altre motivazioni risultino irrilevanti.
  • In sede di annullamento d’ufficio adottato entro il termine legale, la violazione di una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica ordinaria può integrare, per la rilevanza dei valori pubblici tutelati, una ragione di interesse pubblico sufficientemente esplicitata mediante il richiamo alle circostanze concrete e alle norme violate.
  • Il decorso del tempo non determina di per sé un legittimo affidamento sulla stabilità di una SCIA edilizia, soprattutto quando il ritiro intervenga entro il termine previsto dalla legge e il privato sia consapevole della pendenza di procedimenti amministrativi concernenti la legittimità dell’intervento o dello stato legittimo dell’immobile.
  • Ai fini dell’esclusione dal computo volumetrico di un volume interrato o seminterrato, il volume deve essere effettivamente contenuto nella sagoma di ingombro dell’edificio in elevazione; la parte eccedente la sagoma deve essere computata, salvo che sia dimostrata la presenza di una reale intercapedine conforme alla relativa definizione tecnica.
  • Un pergolato, inteso come struttura aperta, leggera, priva di fondazioni e facilmente rimovibile, non può essere incluso nella sagoma dell’edificio in elevazione ai fini del calcolo della volumetria, anche quando la parte interessata presenti caratteristiche strutturali tali da incidere sull’aspetto esteriore del fabbricato.
  • La disciplina regionale che consente ampliamenti premiali in favore di edifici residenziali non può essere applicata quando sia accertato che l’immobile non possiede una legittima destinazione residenziale, anche se tale destinazione era stata precedentemente riconosciuta mediante un titolo edilizio in sanatoria poi legittimamente annullato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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