Cassazione Penale, Ordinanza n. 04480/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito per la condotta contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, contestato in relazione alla qualificazione della condotta ex art. 341-bis c.p. Il ricorrente sostiene che la ricostruzione del fatto sarebbe errata e che la condotta non sarebbe correttamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non evidenzia manifeste illogicità della motivazione della Corte di appello, la quale si era basata su massime di comune esperienza e su elementi convergenti con la decisione di primo grado, né si confronta con la parte della sentenza che valorizza le dichiarazioni dei testimoni presenti, i quali avevano assistito alla condotta oltraggiosa e alle espressioni pronunciate dall'imputato.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
È la norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta contestata come oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte non ne discute l'astratta portata, ma rileva che il ricorso non scalfisce la motivazione di merito sulla sua applicazione al caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla ricostruzione del fatto è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non mette in luce vere manifeste illogicità.
- La decisione di merito è immune da censura se sorretta da una valutazione coerente di massime di esperienza e da dichiarazioni testimoniali ritenute convergenti, specie quando il ricorso omette di confrontarsi con tali elementi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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