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Ordinanza

Ordinanza n. 2091/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Comune di Bacoli -Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC (All. 1), con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; - ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, espressamente indicato in ricorso;

Giustizia amministrativa202604371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota del Comune di Bacoli che le intimava di liberare entro sessanta giorni le aree demaniali marittime ritenute occupate, richiamando la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025 e la deliberazione n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse, gli atti presupposti e la deliberazione n. 74 nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del Piano. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per asserita mancanza di lesività della diffida.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire l'eccezione preliminare di inammissibilità né anticipare la valutazione di merito, ritenendo che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rilascio e ripristino entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia dell'atto fino al 30 settembre 2026. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito. Ha respinto l'istanza di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, ritenendola irritualmente proposta e insussistenti gravi e giustificati motivi; ha tuttavia ordinato alla ricorrente di riformulare le difese del ricorso nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, entro sessanta giorni, senza introdurre fatti, motivi o eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione all'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell'atto.

  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Individua i limiti dimensionali ai quali la ricorrente è stata ordinata ad adeguarsi nella riformulazione delle difese.

  • art. 6 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Il superamento dei limiti dimensionali deve essere richiesto preventivamente; l'istanza non è stata ritenuta ritualmente prodotta.

  • art. 7 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Consente l'autorizzazione successiva solo in presenza di gravi e giustificati motivi, ritenuti insussistenti nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte sono complesse e tecniche e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto senza definire le eccezioni preliminari e rinviare l'esame compiuto alla fase di merito.
  • L'obbligo di rilascio e ripristino di un'area demaniale durante la stagione di utilizzazione economica può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, valutabile ai fini del periculum in mora, soprattutto quando l'esecuzione incida immediatamente sull'attività del concessionario.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione può essere limitata temporalmente e cessare al termine della stagione balneare, così da contemperare la continuità provvisoria dell'attività privata con le esigenze dell'amministrazione.
  • L'autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali richiede una previa rituale richiesta e, in via successiva, la sussistenza di gravi e giustificati motivi; in mancanza, il giudice può ordinare la riformulazione sintetica delle difese, vietando l'introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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