Cassazione Penale, Sentenza n. 9585/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio di farmaci di origine delittuosa. Il ricorrente contestava: 1) la violazione del giudicato assolutorio su diversi capi (E-F-G-H) perché la corte di appello avrebbe rivalutato e ritenuto rilevanti condotte già escluse in primo grado; 2) la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che non poteva configurarsi il reato di riciclaggio dato che non sarebbe stata interrotta la catena di tracciabilità dei farmaci e che al più si sarebbe trattato di ricettazione o incauto acquisto; 3) vizi relativi alla determinazione della pena e alle statuizioni civili; 4) impugnazione congiunta di ordinanza di sequestro conservativo del 7 giugno 2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui Pintossi, avendo ricevuto farmaci sottratti in precedenti furti (perpetrati dalla Rebuffoni Simona) e successivamente ceduti a terzi con emissione di fatture, ha compiuto operazioni idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, integrando il reato di riciclaggio. La Corte ha precisato che la possibilità di ricostruire la tracciabilità non esclude il riciclaggio se l'operazione (ricezione e successiva cessione) ostacola l'individuazione del provento. Sono state inoltre confermate la congruità della pena (vicina ai minimi) e delle statuizioni civili; l'ordinanza di sequestro conservativo è stata ritenuta atto autonomo non impugnabile con la sentenza e doveva essere impugnata separatamente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio può configurarsi anche quando il bene rimanga formalmente tracciabile, se il soggetto riceve consapevolmente beni di origine illecita e li reimmette nel circuito economico (es. cessione a terzi con fatturazione) ostacolandone l'identificazione.
art. 648 cod. pen.
Richiamato in relazione alla distinzione tra ricettazione e riciclaggio: la semplice ricezione può integrare ricettazione, mentre la successiva cessione finalizzata a sostituire il titolare e a ostacolare l'individuazione configura riciclaggio.
art. 648-quater cod. pen.
Richiamato in relazione agli effetti di confisca collegati al reato; menzionato nel contesto del sequestro conservativo riferito a somme oggetto di confisca.
art. 597, comma primo, cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha gli stessi poteri del primo giudice nella valutazione della causa di gravame; non è vincolata dalle argomentazioni dell'appellante e può sviluppare proprie argomentazioni entro i limiti dell'impugnazione (salvo divieto di reformatio in peius).
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata nei motivi di cassazione (lette b, c, d, e) ma la Corte ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati; usata come premessa formale per l'esame dei motivi.
artt. 5 e 6 CEDU
Richiamati nei motivi di doglianza relativi al diritto a un processo equo e al giusto processo, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure rispetto alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per la sintesi e riunione dei motivi di impugnazione nella esposizione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riesaminare punti già affrontati in primo grado e adottare argomentazioni proprie entro i limiti dell'impugnazione; l'esistenza di un giudicato interno non vincola in modo assoluto l'appello quando l'appellante solleva censure su quegli stessi punti.
- Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) può sussistere anche se una parte della tracciabilità del bene è formalmente preservata: la fattispecie si realizza quando la ricezione e la successiva cessione o operazione ostacolano l'individuazione dell'origine illecita.
- La distinzione pratica tra ricettazione e riciclaggio dipende dalla condotta successiva alla ricezione: la rivendita a terzi (soprattutto con documentazione fiscale che simula regolarità) è caratteristica del riciclaggio.
- I provvedimenti cautelari come il sequestro conservativo sono atti autonomi rispetto alla sentenza e richiedono impugnazione separata (es. ricorso al Tribunale del riesame), non vanno necessariamente impugnati unitamente alla sentenza definitiva.
- Le censure in cassazione che risultano rielaborazioni di motivazioni già valutate in grado di merito e non supportate da nuove ragioni sono frequentemente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; può essere prevista la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende per ricorsi colposi o temerari.
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