Ordinanza n. 24/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- del decreto 17/09/2025 Cat. 11E2025 P.A.S., a firma del Questore della Provincia di Torino, notificato il 25/09/2025 con il quale è stato disposto il diniego del rilascio della licenza “per l’attività di raccolta scommesse di cui all’art. 10 co. 9 octies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 e per l’esercizio del gioco lecito, mediante i V.L.T. di cui all’art. 110 comma 6 lett. b. TULPS presso i locali siti in Ivrea, Via Crea n. 32, per la carenza dei prescritti requisiti oggettivi”; - di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare del preavviso di diniego Div. Pas/2025 del 15 Luglio 2025 della medesima Questura di Torino; - del preavviso di diniego Div. Pas. 2025 del 18 Agosto 2025 della medesima Questura di Torino; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza per la raccolta di scommesse e l'esercizio del gioco lecito mediante apparecchi VLT, fondato sulla carenza dei requisiti oggettivi relativi alle distanze dai luoghi sensibili
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di gioco)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Questore di Torino, nonché i preavvisi di diniego, deducendo l'illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo. In particolare, in sede procedimentale aveva presentato osservazioni corredate da una perizia tecnica contestando, almeno sotto il profilo tecnico, le misurazioni delle distanze minime dai luoghi sensibili. L'Amministrazione ha ritenuto tali osservazioni non rilevanti, sostenendo che la competenza all'accertamento delle distanze fosse attribuita al Comune in base alla normativa regionale e alle direttive ministeriali. Tuttavia, le misurazioni erano state effettuate dal Comando di Polizia Municipale e le osservazioni e la perizia non erano state sottoposte a tale organo per la relativa valutazione. La ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus di illegittimità del diniego per violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. La circostanza che le valutazioni tecniche fossero state acquisite da un'amministrazione diversa dalla Questura non esonerava l'amministrazione procedente dall'esaminare effettivamente le osservazioni tecniche del privato, sottoponendole all'organo che aveva effettuato le misurazioni. Poiché le osservazioni e la perizia non erano state trasmesse al Comando di Polizia Municipale di Ivrea e il provvedimento non indicava le ragioni del loro mancato accoglimento, il giudice ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con la società, sottoporre le deduzioni tecniche al Comando di Polizia Municipale e concludere con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
non sono stati sottoposti alla valutazione del Comando di Polizia Municipale di Ivrea e dei motivi del loro mancato accoglimento non è stata data ragione nel provvedimento impugnato
Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di esaminare concretamente le osservazioni del privato e di motivare le ragioni per cui non siano accolte; quando le osservazioni riguardano valutazioni tecniche svolte da altro organo, devono essere sottoposte all'esame dell'organo competente per quelle valutazioni.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata anche ai soli fini del riesame dell'istanza, imponendo la riapertura del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e motivato.
Massime di principio
- L'amministrazione procedente deve esaminare effettivamente le osservazioni presentate dal privato dopo il preavviso di rigetto e deve indicare nel provvedimento finale le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
- Quando il provvedimento si fonda su valutazioni tecniche effettuate da un'amministrazione o da un organo diverso da quello procedente, le osservazioni tecniche del privato devono essere sottoposte all'esame dell'organo che ha compiuto l'accertamento; il mero richiamo alla competenza di tale organo non esonera l'amministrazione procedente dall'obbligo di valutazione.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, ordinando la riapertura del procedimento, la rinnovazione del contraddittorio procedimentale e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato, senza anticipare definitivamente la decisione sul merito.
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