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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12892/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce nullita per omessa notifica dell'appello incidentale proposto dalla Lapalina nei suoi confronti e per mancata integrazione del contraddittorio, con conseguente violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 333 c.p.c.; in subordine contesta la corretta applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. relativi al subingresso nei contratti e alla successione nei debiti in caso di conferimento d'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (nullita per omessa integrazione del contraddittorio e mancata notifica dell'appello incidentale nei confronti del Masotti), ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale della Lapalina e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione affinche ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Masotti e decida nuovamente; regolamento delle spese del giudizio di legittimita rimesso al giudice del rinvio. E' stata altresi rilevata la necessita, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    La cessione o conferimento d'azienda determina, come effetto naturale, il subingresso dell'acquirente nei contratti inerenti all'esercizio dell'impresa salvo opposizione dell'altro contraente; la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile tale principio rispetto al rapporto di patrocinio, mentre la Cassazione lo considera elemento rilevante ma non decisivo rispetto alla questione processuale di notifica

  • art. 2560 c.c.

    Regola la successione nei debiti dell'alienante in caso di conferimento d'azienda; il tribunale di primo grado aveva fatto leva su tale norma ritenendo il cedente ancora obbligato, ma la Cassazione non decide nel merito sull'applicazione sostanziale e assorbe la censura sostanziale in favore della nullita processuale

  • art. 331 c.p.c.

    Norma richiamata per l'obbligo di integrazione del contraddittorio quando l'appello incidentale riguardi parti non presenti nel giudizio di secondo grado; la Cassazione ordina il rinvio perche il giudice d'appello integri il contraddittorio nei confronti del Masotti

  • art. 343 c.p.c.

    Prevede che l'appello incidentale si proponga nella prima comparsa o in udienza senza necessaria notifica se le parti sono gia costituite nel secondo grado; la giurisprudenza e la Cassazione precisano che questa facilitazione non opera quando l'appello incidentale riguarda parti non presenti nel secondo grado, che devono essere notificate o per le quali va disposto l'ordine di integrazione

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Articola i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e per nullita e vizi di motivazione; il ricorrente ha invocato il num. 4 per nullita processuale e la Corte ha accolto tale motivo

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere del giudice di ordinare integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la mancata integrazione e notifica rendesse inesaminabile la riproposizione della domanda di manleva in appello

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'ordine di integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha rimarcato l'obbligo di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. quando l'appello incidentale investe parti non presenti

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito

    Consentito alla Corte, in mancanza di richiesta di trattazione orale, di procedere in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori; la Corte vi ha fatto ricorso per la decisione del presente giudizio

  • art. 375 c.p.c. ultimo comma

    Norma relativa alla rilevanza nomofilattica e alla trattazione in pubblica udienza; la Corte aveva disposto la trattazione in pubblica udienza ma ha poi deciso in camera di consiglio in forza dell'art. 23 comma 8-bis

  • art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato che impone l'ulteriore versamento da parte della ricorrente incidentale a seguito dell'esito del giudizio; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Se in primo grado il giudice ha deciso anche sulla chiamata in garanzia, la riproposizione della domanda di manleva in appello richiede attenzione al profilo del contraddittorio: se la parte chiamata in garanzia non e presente nel secondo grado, l'appello incidentale che la riguarda deve essere notificato o il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • La disciplina agevolativa sulla forma dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.) non esonera dall'obbligo di instaurare il contraddittorio nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado; in tali ipotesi l'appellante incidentale deve integrare il contraddittorio o il giudice deve concedere il termine per farlo
  • In caso di conferimento o cessione d'azienda, occorre valutare separatamente l'incidenza delle norme sostanziali (art. 2558 e 2560 c.c.) e le conseguenze processuali: anche se sussiste un subingresso nei contratti inerenti all'azienda, la decisione sul merito di tale questione puo essere disposta solo se e assicurato il contraddittorio con tutte le parti interessate
  • I vizi di notifica e di mancata integrazione del contraddittorio sono profili formali che possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame, anche quando la questione sostanziale (per es. applicazione art. 2558 o 2560 c.c.) sia controversa
  • Chi propone appello prima evocando la decisione principale deve porre attenzione al rischio di contumacia di terzi litisconsorti necessari: se la riproposizione in appello investe diritti o obbligazioni di terzi non presenti, e obbligatorio ricercare o ottenere l'integrazione del contraddittorio

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